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Sannio Consorzio Tutela Vini - Riconoscimento - 2013

Pubblicato da disciplinare
Sannio Consorzio tutela vini

Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo  8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Aglianico del Taburno e per le DOC Falanghina del Sannio e  Sannio, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 aprile 2013  

Riconoscimento del Sannio Consorzio Tutela Vini e conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOCG Aglianico del Taburno e alle DOC
Falanghina del Sannio e Sannio. (13A03904)

(GU n.104 del 6-5-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento
unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e
presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1 agosto 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni
geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002
sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n.
1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15
della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP
e IGP, previsto dall'articolo 5, del decreto 16 dicembre 2010,
recante disposizioni generali in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Sannio Consorzio Tutela Vini con
sede legale in Benevento, Piazza IV Novembre, n. 1 intesa ad ottenere
il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e
il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17
per la DOCG Aglianico del Taburno, per le DOC Falanghina del Sannio e
Sannio e per la IGT Benevento o Beneventano;
Considerato che la DOCG Aglianico del Taburno, le DOC Falanghina
del Sannio e Sannio e la IGT Benevento o Beneventano sono state
riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del
d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi
dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e
dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Sannio Consorzio Tutela
Vini alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16
dicembre 2010;
Considerato che tutti i regolamenti interni al Sannio Consorzio
Tutela Vini costituiscono parte integrante dello statuto e che,
pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo
Ministero;
Considerato in particolare che le modalita' per definire l'entita'
della quota del contributo annuale sono stabilite con regolamento
interno e che le stesse modalita' sono valide anche per individuare i
voti spettanti ai singoli consorziati, secondo quanto previsto dal
suddetto statuto;
Verificata la rappresentativita', di cui al comma 1 e al comma 4
del D. Lgs. 61/2010 per la DOCG Aglianico del Taburno e per le DOC
Falanghina del Sannio e Sannio, dimostrata dal Sannio Consorzio
Tutela Vini attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo
ISMECERT s.r.l Unipersonale, di cui alla nota prot. n. 3235/2013 del
22 marzo 2013;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Sannio
Consorzio Tutela Vini ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs.
61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato
art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla DOCG Aglianico del Taburno e
alle DOC Falanghina del Sannio e Sannio;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Sannio Consorzio Tutela Vini con sede legale in
Benevento, Piazza IV Novembre, n. 1, e' conforme alle prescrizioni di
cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini.

Art. 2

1. Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' riconosciuto ai sensi
dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal
comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Aglianico del Taburno e per le
DOC Falanghina del Sannio e Sannio, iscritte nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n.
1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono
gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di
distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo
sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che
lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Aglianico del
Taburno, Falanghina del Sannio e Sannio.

Art. 3

1. Il Sannio Consorzio Tutela Vini non puo' modificare il proprio
statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo
assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' tenuto a rispettare la
previsione in base alla quale tutti i regolamenti interni al
Consorzio di tutela devono essere sottoposti all'approvazione di
questo Ministero e, pertanto, ad inserire espressamente tale
previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile.
3. Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' tenuto a trasmettere a questo
Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno
che individua le modalita' di ripartizione delle singole quote di
contributo annuale per le differenti categorie della filiera e che,
come previsto dallo statuto, sono valide anche per individuare le
modalita' di voto dei consorziati all'interno degli organi
consortili, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di
perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e'
automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la
cancellazione della protezione per le denominazioni Aglianico del
Taburno, Falanghina del Sannio e Sannio, ai sensi dell'art.
118-vicies, comma 4 secondo paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2013

Il direttore generale: Vaccari

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