Sardegna Dop olio extravergine di oliva - Disciplinare di produzione
La DOP Sardegna è riservata all’olio extravergine di oliva estratto in diversi comuni in tutta la Sardegna da olivi Bosana , Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi per almeno l'80%.
La produzione massima di olive di 120 ql/ha e la resa massima delle olive in olio è del 22%.
DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA “SARDEGNA”
Art. 1
La Denominazione di Origine Protetta “Sardegna” è riservata all’olio extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all’art. 2 da olive prodotte in aziende iscritte nell’elenco degli oliveti di produzione a D.O.P. che rispondano alle condizioni ed ai requisiti fissati dalle norme vigenti e da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
1) La zona di coltura delle olive destinate alla produzione dell’olio D.O.P. “Sardegna” comprende i territori dei seguenti comuni :
Provincia di Cagliari:
Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Sant’Andrea Frius, Santadi, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.
Provincia di Oristano:
Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò D’arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant’Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.
Provincia di Nuoro:
Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo, Villanova Strisaili.
Provincia di Sassari:
Aggius, Aglientu, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari,
Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas,
Borutta, Bottida, Buddusò, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe,
Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula,
Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Loiri
Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria,
Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo,
Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe,
Pozzomaggiore, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sant’Antonio di Gallura,
Santa Teresa Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti,
Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinità d’Agultu e
Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.
Art. 3
La Denominazione di Origine Protetta “Sardegna” è riservata all’olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti nell’oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l’80%: Bosana , Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varietà minori presenti nel territorio, che comunque non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto. In ogni caso le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell’olio extra vergine di oliva D.O.P. risultano omogenee come da art. 9.
Art.4
Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla
produzione dell’olio a Denominazione di Origine Protetta “Sardegna”, di cui
all’art. 1, devono essere quelle specificate al successivo art.5 atte a conferire alle
olive e all’olio le tradizionali caratteristiche qualitative.
Art.5
Nella zona di produzione dell’olio a Denominazione d’Origine Protetta
“Sardegna” l’andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze tipiche
della specie che trova il suo particolare areale nell’ambiente mediterraneo di cui
la Sardegna è tipico esempio. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale
e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La
pluviometria media delle aree olivetate è di circa 550/600 mm all’anno.
Le temperature hanno andamento stagionale, con i massimi nel periodo
estivo in coincidenza con l’aumento ponderale dei frutti e il processo di
inolizione. Ciò concorre a creare una stagione arida che esercita notevole
influenza sul ciclo di fruttificazione dell’ulivo.
I terreni olivetati compresi nei comuni di cui all’art. 2, prevalentemente
a giacitura collinare, sono ritenuti idonei a conferire le caratteristiche specifiche
delle produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. “Sardegna”.
Il substrato di coltura delle aree di produzione è, in ogni caso, tale da
consentire una efficiente coltivazione dell’olivo e conferire un’adeguata
omogeneità e caratterizzazione del prodotto. Per la lotta ai parassiti dell’olivo vengono seguite le tecniche della lotta
guidata; le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica dell’aridocoltura e,
sempre nel rispetto dei principi della lotta guidata, talvolta si ricorre all’uso di
erbicidi.
Art 6
Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P.
“Sardegna” è ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha.
La resa massima delle olive in olio è del 22%.
Art.7
La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione
ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l’inizio della invaiatura e non
oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono:
la “brucatura” dalla pianta;
la raccolta con mezzi meccanici.
In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che
prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo. E’ vietato l’uso di prodotti
di abscissione.
Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei
contenitori aerati atti a garantire la qualità originaria, in ambienti freschi e ben
aerati, al riparo dall’acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori
sgradevoli; devono essere molite entro 2 giorni dalla raccolta.
Art. 8
L’estrazione dell’olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine
Protetta “Sardegna” deve avvenire nel luogo di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati all’art. 2
e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle
caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità
organolettica.
È vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o
meccanica (talco) durante la trasformazione delle olive in olio.
È vietato il metodo di trasformazione noto come ripasso.
La temperatura massima di gramolazione consentita è pari a 30°C; la
durata massima della gramolazione consentita è pari a 75 minuti.
Art. 9
L’olio a Denominazione di Origine Protetta “Sardegna” all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
acidità in acido oleico < 0,5%;
numero di perossidi < 15;
polifenoli totali ppm > 100;
tocoferoli ppm > 100;
colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo;
odore di fruttato;
sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante;
panel test > 7 e altri parametri secondo la metodica di cui all’allegato 12
del Reg. CE 2568/91, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Art. 10
Alla Denominazione di Origine Protetta “Sardegna” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”,
“superiore”, “genuino”.
E’ tuttavia consentito l’uso di nomi di fattorie e di aziende purchè non
abbiano significato laudativo nè siano tali da trarre in inganno il consumatore;
detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati in etichetta in dimensione
dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.
Art. 11
L’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 può essere commercializzato
in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a cinque litri. Le operazioni di
preparazione ed imbottigliamento degli oli D.O.P. “Sardegna” , nel rispetto
della tradizione, devono essere effettuate nell’ambito del territorio indicato
all’art. 2. L’olio extravergine di cui all’art.1 viene stoccato in locali e recipienti
idonei, al riparo dalla luce e dall’aria.
Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle etichette
apposte sui medesimi devono essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il
logo della D.O.P. (che costituisce parte integrante del presente disciplinare –
allegato n.1) costituito da un’oliva dalla quale stilla una goccia d’olio che, con
le foglie dell’ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione
olearia della Sardegna.
Il carattere tipografico della dicitura “Olio extravergine di oliva di
Sardegna D.O.P.” , che circonda l’ellisse dell’oliva, è Meta Plus Bold e, in ogni
caso, le dimensioni devono essere superiori a quelle di qualsiasi altra dicitura.
Art. 12
Le funzioni di controllo vengono esercitate in conformità con quanto
previsto dall’art.10 del Reg. CEE 2081/92.
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