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Scalogno di Romagna IGP - Controlli da Check Fruit Srl

Pubblicato da disciplinare
Scalogno di Romagna

Check Fruit Srl con sede in Bologna, Via dei Mille n.24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per Scalogno di Romagna IGP, registrata in ambito Unione europea con  regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.

Autorizzazione all’organismo denominato “Check Fruit Srl” ad effettuare i controlli per la
indicazione geografica protetta “Scalogno di Romagna”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti   amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre  2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Scalogno di Romagna”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;


Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a  decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale  per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO”  di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di  autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,  STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.  238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di  revoca; 
Visto il decreto n. 15367 del 28 ottobre 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “Check Fruit Srl” è stato autorizzato ad  effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Scalogno di Romagna”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 4 novembre  2019, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 912293 del 21 settembre 2022 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha  confermato quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Scalogno di  Romagna”, “Check Fruit Srl”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “Check Fruit Srl” ed approvati  dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela  del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Scalogno di Romagna”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“Check Fruit Srl” con sede in Bologna, Via dei Mille n.24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Scalogno di Romagna”, registrata in ambito Unione europea con  regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Check Fruit Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a  rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Check Fruit Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo  assenso dell’Amministrazione.
3. “Check Fruit Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il  
sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica  del presente decreto.

5. “Check Fruit Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 4 novembre 2022.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “Check Fruit Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Check Fruit Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.  526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“Check Fruit Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della  legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “Check Fruit Srl” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “Check Fruit Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove
riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “Check Fruit Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Check Fruit Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo  14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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