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Scilla Igt - Modifica del disciplinare di produzione 2013

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Scilla

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Scilla, consolidato con le  modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo  2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009,  possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Scilla», concernente l'inserimento della deroga per  effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6,  par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui  all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009. (13A08203)

(GU n.242 del 15-10-2013)
 
 


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della
pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della
Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e' stato modificato il
citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la
disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso
regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista
all'art. 118-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si
applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in
uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da
quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo
scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di adeguare all'art.
118-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente
regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione
a norma dell'art. 118-vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1234/2007.»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012,
recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori
interessati effettuavano tradizionalmente le operazioni di
vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve
delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita
la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle
immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi
dell'art. 6, par. 4, lett. a) e b) del Reg. CE n. 607/2009), mediante
l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative
domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e
nazionale;
Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata
normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale
i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni
di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla
zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di
apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di
vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di
produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la
deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, 2° capoverso, che
consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di
fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;
Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attivita' economica dei
sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere
d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per
inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a
partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree
amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata,
consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in
questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura
transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n.
607/2009;
Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata
alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la
quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la
presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari
in questione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della IGP «Scilla»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari
consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo
tecnico della IGP «Scilla», sono stati inoltrati alla Commissione
U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui
all'art. 70-bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP
e IGP;
Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del
citato Reg. (CE) n. 607/2009, con nota n. 284479 del 10 settembre
2013 dalla Regione Calabria, quale soggetto richiedente legittimato
che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare
consolidato della IGT dei vini «Scilla» che e' stato approvato con il
citato D.M. 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica
dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT
«Scilla», al fine di inserire la deroga per consentire la
vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in
una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente
all'art. 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009;
Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da
parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura
semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n.
607/2009, e' risultato che la citata richiesta di modifica del
disciplinare e' risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. b) dello
stesso Reg. (CE) n. 607/2009;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5
del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica
Tipica «Scilla» in accoglimento della predetta domanda;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino IGP «Scilla» cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre
2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione
U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla
Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione
messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art.
70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione
Geografica Tipica «Scilla», consolidato con le modifiche introdotte
per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007,
cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in
premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase:
«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4,
lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio
Calabria».

Art. 2

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Scilla», di
cui all'art. 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e
comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del
relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in
premessa.
2. La modifica di cui all'art. 1 e' applicabile a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte
di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali
precedenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2013

Il capo Dipartimento: Esposito

 

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