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Sicilia Doc - Comunicazione della Commissione UE e disciplinare consolidato al allegato al DM 27 agosto 2024

Pubblicato da disciplinare
Sicilia doc

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di  produzione della denominazione di origine protetta dei vini Sicilia e disciplinare consolidato al allegato al DM 27 agosto 2024

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di  produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Sicilia». (24A06760)

(GU n.299 del 21-12-2024)
 
 


Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita'
Europea serie C del 6 dicembre 2024 e' stata pubblicata la
comunicazione della Commissione UE (C/2024/7279) relativa
all'approvazione della "modifica ordinaria", che modifica il
documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini
"Sicilia", avvenuta con il decreto 27 agosto 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 5 settembre
2024.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del reg. (UE)
n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 6
dicembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, la
"modifica ordinaria" in questione e' applicabile sul territorio
dell'Unione europea.
Il disciplinare di produzione della DOP dei vini "Sicilia",
consolidato con la predetta "modifica ordinaria", e' pubblicato sul
sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione "Qualita'
- Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione", ovvero al seguente
link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT
/IDPagina/4625


DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “SICILIA”
Sicilia DOC - Disciplinare consolidato allegato al DM 27 agosto 2024

Articolo 1
Denominazione e vini
1. La Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni o specificazioni aggiuntive: -Bianco, anche vendemmia tardiva, passito, superiore e riserva; -Rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva; -Rosato; -Spumante bianco, ottenuto con metodo classico e charmat; -Spumante rosato o rosé, ottenuto con metodo classico e charmat; -con specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei loro relativi sinonimi: -Inzolia anche vendemmia tardiva, superiore e riserva; -Grillo anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva e spumante; -Chardonnay anche vendemmia tardiva, passito, superiore riserva e spumante; -Catarratto anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva e spumante; -Carricante anche spumante; -Grecanico anche vendemmia tardiva, superiore, riserva e spumante; -Fiano anche riserva; -Damaschino; -Viogner anche riserva; -Muller Thurgau; -Sauvignon anche riserva; -Pinot grigio anche spumante; -Nero d’Avola anche rosato, vendemmia tardiva, passito, riserva e spumante; -Perricone anche rosato e vendemmia tardiva; -Nerello cappuccio; -Frappato anche rosato e spumante; -Nerello mascalese anche rosato e spumante; -Cabernet franc anche rosato; -Merlot anche rosato e riserva; Cabernet sauvignon anche rosato e riserva; -Syrah anche rosato, riserva, vendemmia tardiva, passito; -Pinot nero anche rosato, riserva e spumante; -Nocera; -Mondeuse; -Carignano; -Alicante; -Moscato bianco anche vendemmia tardiva, passito e spumante; -Vermentino; -Zibibbo anche spumante; -Petit Verdot anche riserva; -Sangiovese anche rosato. 

2. La Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” è altresì riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente, ivi compreso il vitigno Zibibbo e con l’esclusione degli altri vitigni aromatici.


Articolo 2
Base ampelografia
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: bianco, anche passito, vendemmia tardiva, superiore e riserva:
- Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, e Chardonnay, Viognier e Sauvignon da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia; rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva:
- Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese Perricone, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon e Nerello Cappuccio, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia; rosato:
- Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese, Perricone, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello Cappuccio e Nocera da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia;
- Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino per un massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia. Spumante bianco:
- Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Nerello Mascalese, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia; Spumante rosato:
- Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero, Frappato, Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello Cappuccio e Nocera da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia;
- Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino per un massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
2. La denominazione d’origine controllata “Sicilia” con le seguenti specificazioni di vitigno: Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, 3 Muller Thurgau, Sauvignon blanc, Pinot grigio, Moscato bianco, Vermentino, Zibibbo, Nero d’Avola, Perricone, Nerello cappuccio,  Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero, Nocera,  Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot, e Sangiovese,: è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.
- Possono concorrere, per la restante parte altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
3. La denominazione di origine controllata “Sicilia” con la specificazione di due vitigni a bacca di colore
analogo compresi fra quelli di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il vitigno Zibibbo, e con
l’esclusione degli altri vitigni aromatici, è consentita a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento; - l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore; - il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.


Articolo 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.


Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
2. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
3. Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densità dei ceppi per ettaro non inferiore a 3.200. Fino alla campagna vitivinicola 2018/2019, sono tuttavia ammessi, esclusivamente per le province di Agrigento e Caltanissetta, per la varietà Calabrese o suo sinonimo Nero D’Avola, gli impianti con forma di allevamento a tendone con numero dei ceppi non inferiore a 1.100. Dalla campagna vitivinicola 2019/2020 la forma di allevamento a tendone per la varietà Calabrese o suo sinonimo Nero D’Avola, nelle province di Agrigento e Caltanissetta, è ammessa soltanto per il reimpianto.
4. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.
5. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti e la gradazione minima naturale per la produzione
dei vini di cui all’art. 1, sono le seguenti:
tipologie Produzione massima (t) Titolo alcolometrico vol. naturale minimo (% vol)
Bianco anche riserva 13 11,5 Bianco superiore 10 12 Bianco vendemmia tardiva 8 13 Bianco passito 8 14 Rosso, anche riserva 12 12 Rosso vendemmia tardiva 8 13 Rosato 12 12 Spumante bianco 13 10 Spumante rosato 12 10 Inzolia anche riserva 13 11,5 Inzolia vendemmia tardiva 8 13 Inzolia superiore 10 12 Grillo anche riserva 14 11,5 Grillo vendemmia tardiva 8 13 Grillo passito 8 14 Grillo superiore 10 12 Grillo spumante 14 10,5 Chardonnay anche riserva 13 11,5 Chardonnay vendemmia tardiva 8 13 Chardonnay passito 8 14 Chardonnay superiore 10 12 Chardonnay spumante 13 10 Catarratto anche riserva 13 11,5 Catarratto vendemmia tardiva 8 13 Catarratto passito 8 14 Catarratto superiore 10 12 Catarratto spumante 13 10 Carricante 13 11,5 Carricante spumante 13 10 Grecanico anche riserva 13 11,5 Grecanico superiore 10 12 Grecanico vendemmia tardiva 8 13 Grecanico spumante 13 10 5 Fiano anche riserva 13 11,5 Damaschino 13 11,5 Viogner anche riserva 13 11,5 Muller Thurgau 13 11,5 Sauvignon anche riserva 13 11,5 Pinot grigio 13 11,5 Pinot grigio spumante 13 10 Moscato bianco 13 11,5 Moscato bianco spumante 13 10 Moscato bianco vendemmia tardiva 8 13 Moscato bianco passito 8 14 Vermentino 13 11,5 Zibibbo 13 11,5 Zibibbo spumante 13 10
Nero d’Avola anche rosato e riserva 14 12
Nero d’Avola vendemmia tardiva 8 13
Nero d’Avola passito 8 13
Nero d’Avola spumante 14 10 Perricone anche rosato 12 12 Perricone vendemmia tardiva 8 13 Nerello Cappuccio 12 12 Frappato anche rosato 12 12 Frappato spumante 13 10 Nerello Mascalese anche rosato 12 12 Nerello Mascalese spumante 13 10 Cabernet franc anche rosato 12 12 Merlot anche rosato e riserva 12 12 Cabernet sauvignon anche rosato e riserva 12 12 Syrah anche rosato e riserva 12 12 Syrah vendemmia tardiva 8 13 Syrah passito 8 13 Pinot nero anche rosato e riserva 12 12 Pinot nero spumante 13 10 Nocera 12 12 Mondeuse 12 12 Carignano 12 12 Alicante 12 12 Petit Verdot anche riserva 12 12 Sangiovese anche rosato 12 12
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco», «rosso», «spumante» e «rosato» si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.
6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti 6 medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
7. La Regione Sicilia, su richiesta motivata del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, può stabilire ulteriori e diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.
8. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Sicilia” anche per singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed al competente organismo di controllo.
9. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate climaticamente sfavorevoli, può ridurre la resa di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata;
10. La Regione Sicilia, su richiesta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, può aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non è consentito ulteriore supero. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato. Le operazioni di vinificazione dei quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro, di cui al presente capoverso, sono regolamentate secondo quanto previsto al successivo art. 5, punti 14 e 15. La regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed al competente organismo di controllo.
11. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
“Sicilia” solo a partire dal terzo anno dall’impianto.


Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, laddove previsto, e
l’imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia. Conformemente all’articolo 4 del Reg. UE n. 2019/33, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l’efficacia dei controlli.
Tuttavia, in conformità all’articolo 4 del Reg. UE n. 2019/33, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 35 comma 3 lettera c) della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016
2. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente a fermentazione naturale con il metodo
charmat o con il metodo classico della rifermentazione in bottiglia, quest’ultimo solo per le tipologie Bianco e Rosato o Rosè. 7
3. Le tipologie vendemmia tardiva e passito devono essere ottenute con l’appassimento delle uve sulla pianta, o, dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in ambienti idonei e può
essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi
sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 5. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata
Sicilia nelle tipologie monovarietali in purezza è consentito l’assemblaggio con mosti o vini, ottenuti da uve a bacca di colore analogo, di vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, in quantità non superiore al 15%.
6. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme unionali e nazionali, con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti coltivati nella Regione Sicilia, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite dalla vigente normativa.
7. È ammessa la colmatura dei vini di cui all’art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini
aventi diritto alla stessa denominazione d’origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti
a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%, per la complessiva durata dell’invecchiamento.
8. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:
tipologie Resa uva/vino % Produzione massima di vino (hl/ha)
Bianco anche riserva 70 91
Bianco vendemmia tardiva 60 48
Bianco passito 50 40
Bianco superiore 70 70
Rosso, anche riserva 70 84
Rosso vendemmia tardiva 60 48
Rosso passito 50 40
Rosato 70 84
Spumante bianco 70 91
Spumante rosato 70 84
Inzolia anche riserva 70 91
Inzolia vendemmia tardiva 60 48
Inzolia superiore 70 70
Grillo anche riserva 70 98
Grillo vendemmia tardiva 60 48
Grillo passito 50 40
Grillo superiore 70 70
Grillo spumante 70 98
Chardonnay anche riserva 70 91
Chardonnay vendemmia tardiva 60 48 8
Chardonnay passito 50 40
Chardonnay superiore 70 70
Chardonnay spumante 70 91
Catarratto anche riserva 70 91
Catarratto vendemmia tardiva 60 48
Catarratto passito 50 40
Catarratto superiore 70 70
Catarratto spumante 70 91
Carricante 70 91
Carricante spumante 70 91
Grecanico anche riserva 70 91
Grecanico vendemmia tardiva 60 48
Grecanico superiore 70 70
Grecanico spumante 70 91
Fiano anche riserva 70 91
Damaschino 70 91
Viogner anche riserva 70 91
Muller Thurgau 70 91
Sauvignon anche riserva 70 91
Pinot grigio 70 91
Pinot grigio spumante 70 91
Moscato bianco 75 97,5
Moscato bianco spumante 75 97,5
Moscato bianco vendemmia tardiva 60 48
Moscato passito 50 40
Vermentino 70 91
Zibibbo 75 97,5
Zibibbo spumante 75 97,5
Nero d’Avola anche rosato 70 98
Nero d’Avola vendemmia tardiva 60 48
Nero d’Avola riserva 70 98
Nero d’Avola passito 50 40
Nero d’Avola spumante 70 98
Perricone anche rosato 70 84
Perricone vendemmia tardiva 60 48
Nerello Cappuccio 70 84
Frappato anche rosato 70 84
Frappato spumante 70 91
Nerello Mascalese anche rosato 70 84
Nerello Mascalese spumante 70 91
Cabernet franc anche rosato 70 84
Merlot anche rosato e riserva 70 84
Cabernet sauvignon anche rosato e riserva 70 84
Syrah anche rosato e riserva 70 84
Syrah vendemmia tardiva 60 48
Syrah passito 50 40
Pinot nero anche rosato, riserva 70 84
Pinot nero spumante 70 91
Nocera 70 84 Mondeuse 70 84
Carignano 70 84 9
Alicante 70 84
Petit Verdot anche riserva 70 84
Sangiovese anche rosato 70 84 9.
Per tutte le tipologie, tranne che la vendemmia tardiva ed il passito, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 10. Per le tipologie bianco vendemmia tardiva e rosso vendemmia tardiva qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
11. Per le tipologie Moscato bianco e Zibibbo anche spumante, qualora la resa superi i limiti di cui
sopra, ma non l’80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
12. Per le tipologie bianco, bivarietali e bianco spumante, qualora vengano utilizzati anche i vitigni aromatici, la resa di uva in vino è riferita alla resa delle singole varietà che compongono la partita.
13. Per le tipologie passito, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
14. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” seguiti dalla menzione riserva il periodo
di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve.
15. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, con proprio provvedimento, prima della vendemmia può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di vino
certificabile con la denominazione di origine controllata “Sicilia” anche per singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed al competente organismo di controllo.
16. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente la resa di cui all’articolo 4, punto 10, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al successivo punto. 17. La regione Sicilia con proprio provvedimento, su richiesta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, provvede a destinare tutto o parte i quantitativi dei mosti e dei vini di cui la precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata.
18. Per la tipologia rosato anche varietale è consentito la riclassificazione a rosso anche varietale, fermo restando il rispetto delle caratteristiche minime alla produzione e al consumo previste per ogni singola tipologia.


Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 10 Bianco: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. Bianco vendemmia tardiva: colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Bianco superiore: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: secco, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00g/l. Bianco riserva colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso; odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00g/l. Bianco passito: colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno 11,00% vol. svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 28,00g/l. Rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: gradevole, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Rosso riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; 11 acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Rosso vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Rosso Passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 % vol. di cui almeno l’12,00% vol. svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 32,00 Rosato: colore: da rosa tenue a rosato più o meno intenso, talvolta con sfumature ramate; odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l. Spumante bianco: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Spumante Bianco metodo classico:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente;
sapore: sapido, buona struttura, fresco, armonico, da brut nature a extra dry;
titolo alcol. vol tot. minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l Spumante Rosato: spuma: fine, persistente; colore: da rosa tenue a rosato più o meno intenso, talvolta con sfumature ramate; odore: caratteristico, delicato; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 12 Spumante Rosato o Rosè metodo classico: spuma: fine e persistente colore: rosa più o meno intenso profumo: bouquet fine, gentile, ampio sapore: sapido, di buona struttura e fresco ,da brut nature a extra dry titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00 % vol acidità totale minima: 5 g/l estratto non riduttore minimo: 15g/l Inzolia: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: delicato, gradevole; sapore: dal secco all’abboccato, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Inzolia vendemmia tardiva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con tonalità ambrate ; odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; sapore: dal secco al dolce, , armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Inzolia superiore: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: asciutto, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00g/l. Inzolia riserva: al dorato più o meno intenso; odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00g/l. Grillo: colore: giallo paglierino, più o meno intenso; odore: elegante, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. Grillo vendemmia tardiva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con tonalità ambrate; odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente; 13 sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Grillo passito: colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolto;; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 28,00g/l. Grillo Superiore: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: secco, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l. Grillo riserva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso; odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l Grillo Spumante: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Chardonnay: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. Chardonnay vendemmia tardiva: colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; 14 estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Chardonnay passito: colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 28,00g/l. Chardonnay superiore: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: secco, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo 19 g/l Chardonnay riserva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso; odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,00g/l. Chardonnay spumante: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine; sapore: fresco, armonico,da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Catarratto: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Catarratto vendemmia tardiva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con tonalità ambrate; odore: caratteristico, delicato, a volte floreale ,persistente; sapore: dal secco al dolce, , armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Catarratto passito: colore: dal giallo paglierino al dorato; 15 odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l Catarratto superiore: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: secco, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00g/l. Catarratto riserva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso; odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00g/l. Catarratto spumante : spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Carricante: colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, talvolta con lieve sentore floreale;
sapore: dal secco all’abboccato, fresco, di media struttura; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Carricante spumante: spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Grecanico: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; 16 estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Grecanico vendemmia tardiva: colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 20 g/l Grecanico superiore: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: fine, elegante; sapore: secco, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:17 g/l Grecanico riserva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso; odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00g/l. Grecanico spumante : spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Fiano: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. Fiano riserva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso; odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,00g/l Damaschino: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine; 17
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. Viogner: colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. Viogner riserva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso; odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,00g/l. Muller Thurgau: colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati; odore: caratteristico, aromatico, fruttato;
sapore:, armonico, dal secco all’abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Sauvignon: colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini; odore: caratteristico, fresco;
sapore: fresco, di medio corpo, dal secco all’abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. Sauvignon riserva: colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso; odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00g/l. Pinot Grigio: colore: giallo paglierino più o meno intenso , talvolta anche rosato più o meno intenso o ramato; odore: fine, elegante, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. Pinot Grigio spumante: 18 spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, fine; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Moscato Bianco: colore: da giallo verdolino a giallo paglierino; odore: aromatico, elegante fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, pieno, gradevole armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. Moscato Bianco vendemmia tardiva: colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: aromatico caratteristico, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Moscato Bianco passito: colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dolce, tipico armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 28,00g/l. Moscato Bianco spumante: spuma: fine, persistente; colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino; odore: caratteristico, fine; sapore: dolce, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11 % vol. di cui almeno 6% vol effettivo acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Vermentino: colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini; odore: aromatico, elegante fruttato; sapore: pieno, gradevole armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. Zibibbo: colore: dal giallo verdolino al giallo; odore: aromatico, elegante fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, pieno, gradevole armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; 19 acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. Zibibbo spumante: spuma: fine, persistente; colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino; odore: caratteristico, fine; sapore: dolce, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol. di cui almeno 6% effettivo; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Nero d’Avola: colore: rosso rubino, talvolta intenso; odore: delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;
sapore: dal secco all’abboccato, corposo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:22 g/l.
Nero d’Avola rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19 g/l
Nero d’Avola vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
di cui almeno l’11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Nero d’Avola Riserva: colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, corposo , armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Nero d’Avola passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%vol di cui almeno l’11,00% vol. svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 32,00g/l.
Nero d’Avola spumante: 20 spuma: fine, persistente; colore: dal giallo paglierino al rosa, più o meno intensi; odore: caratteristico, fine, fruttato; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Perricone: colore: rosso rubino intenso; odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: dal secco all’abboccato, armonico, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Perricone rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:17 g/l. Perricone vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
di cui almeno l’11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Nerello Cappuccio: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: di medio corpo, armonico, dal secco all’abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. Frappato: colore: rosso rubino; odore: delicato, caratteristico, floreale;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Frappato rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; 21 estratto non riduttore minimo:17 g/l. Frappato spumante : spuma: fine, persistente; colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi; odore: caratteristico, fine, fruttato; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Nerello Mascalese: colore: rosso rubino tenue; odore: delicato, caratteristico, floreale, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Nerello Mascalese rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:17 g/l. Nerello Mascalese spumante: spuma: fine, persistente; colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi; odore: caratteristico, fine, fruttato; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. Cabernet franc: colore: rosso rubino, più o meno intenso; odore: intenso, fruttato, con note vegetali;
sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Cabernet Franc rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:17 g/l. Merlot: colore: rosso rubino più o meno intenso; 22 odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, intenso; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Merlot rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:17 g/l. Merlot riserva :
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, corposo , armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Cabernet sauvignon: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: caratteristico, intenso;
sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Cabernet Sauvignon rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:17 g/l. Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Syrah: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, intenso, armonico e gradevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. 23 Syrah rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 19g/l Syrah vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
di cui almeno l’11,00% vol svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l Syrah riserva: colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Syrah passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%vol di cui almeno l’11,00% vol. svolto; acidità totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 32,00g/l. Pinot Nero: colore: rosso rubino, talvolta intenso; odore: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Pinot Nero Riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, elegante, fruttato, talvolta speziato;
sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Pinot Nero rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; 24 acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:17 g/l. Pinot Nero spumante: spuma: fine, persistente; colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi; odore: caratteristico, fine; sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l Nocera: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Mondeuse: colore: rosso più o meno intenso con riflessi violacei; odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Carignano: colore: rosso più o meno intenso; odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Alicante: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Petit Verdot: colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei , odore:intenso caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, piacevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/ l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. Petit Verdot Riserva :
colore: rosso rubino intenso anche tendente al granato con l’invecchiamento 25 odore: intenso, caratteristico;
sapore : dal secco all’abboccato, corposo, piacevolmente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/ l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l. Sangiovese: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: delicato, caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato,armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. Sangiovese rosato: colore: rosa più o meno intenso, odore: delicato, caratteristico;
sapore:dal secco all’abboccato, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo:17 g/l. 2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità fermo restando che nel caso di combinazioni con il vitigno Zibibbo le spiccate peculiarità aromatiche di tale varietà potranno prevalere sulle caratteristiche della varietà in combinazione. 3. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.


Articolo 7
Etichettatura e presentazione
1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. È consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all’art. 31 comma 10 della Legge n.238 del 12 dicembre 2016.
3. Nell’etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini “Sicilia” Zibibbo e “Sicilia” Zibibbo
spumante è vietato utilizzare i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno “Zibibbo”. 4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, con l’esclusione delle tipologie spumante,
è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. 5. La denominazione “Sicilia” può essere utilizzata quale unità geografica più grande per i vini DOP
della Regione Siciliana, purché l’utilizzo sia espressamente previsto dai rispettivi disciplinari di produzione. 


Articolo 8
Confezionamento
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese o borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.
2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia”, a esclusione della tipologia riserva,
vendemmia tardiva, superiore, passito, vigna e spumante, è consentito l’uso di contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri. 3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.


Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia. L'orografia mostra dei contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente collinare; quella tipica di altopiano, presente nella zona sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere. La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli fluviali sono per lo più strette ed approfondite nella zona montuosa, sensibilmente più aperte nella zona collinare. Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei seguenti complessi:
Complesso clastico di deposizione continentale;
Complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);
Complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;
Complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano;
Complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene Superiore;
Complesso conglomeratico-arenaceo;
Complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie formazioni a prevalente componente arenacea, diffuse nella Sicilia settentrionale;
Complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la serie calcarea degli Iblei;
Complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena peloritana).
Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici primari:
Ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno a 18° C, piovosità media annua di 400-500 mm (province di Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalù e Messina la piovosità media annua è di 800 mm, mentre in quello dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm.
Ambiente area Etna: il clima è umido, specie sul versante settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella fascia bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il versante orientale è più piovoso di quello occidentale. La temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e dell'altimetria,infatti il versante orientale è più caldo mentre quello settentrionale rimane il più freddo e danno origine ad ambienti rispettivamente più precoci o più tardivi. Il versante sud-occidentale è quello più asciutto.
Ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): la piovosità media annua può arrivare a 1000 mm ed oltre. La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima intorno a 25° C. 27
Ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la temperatura media annua è superiore a 15° C e quella media delle massime in estate arriva a 29° C; la piovosità annua è limitata anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina (province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima è caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.

2) Fattori umani rilevanti per il legame
La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani. Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche bilobate e le coppe
carenate, che costituivano i “servizi” normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche di attività agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M. Botto 2001). Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata attività economica della regione legata alla produzione vinaria. Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia è attestata la presenza di vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando Cesare brindò alla festa per il suo trionfo al terzo consolato. Durante il declinio dei Romani, in Sicilia si afferma la classe dei grandi proprietari terrieri, come è attestato dalla presenza di grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza della coltivazione dei vigneti nel territorio. Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne portarono all'abbandono delle stesse, per cui la coltivazione della vite cadde in declino.
Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827-1061)
venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno “Zebib” (oggi Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970). La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua “Historiae de la table”. Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo “De rebus Siculis”, cita come zone assai vitate il territorio di Aci, il contado di Messina, la pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo. Bacci, nel suo celebre “Naturali vinorum historia”, cita i vigneti alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli. L'importanza della produzione vitivinicola in questo periodo viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella di Palermo.
Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticolture visse un periodo di crisi dalla quale si risollevò in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini, nel suo
“Giornale di viaggio” del 1776, dove parla del vino siciliano che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola. Il commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra;
Anche Benjamin Ingham apre diversi stabilimenti a Marsala e Mazara; ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribuì in maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte dell'imprenditore Vincenzo Florio. Nel 1862, Garibaldi tornò in Sicilia e visitò lo stabilimento Florio, bevve e lodò il Marsala dolce che da allora in poi fu denominato “Garibaldi dolce”. Nella seconda metà dell'ottocento, l'invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene soppiantata da altre colture. 28 Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla fillossera e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare. La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi. E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si può indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano. Si assoda la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità sia con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Turgau e Sauvignon. Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini rossi di alta qualità con il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero. Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni internazionali riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per l'aspetto cromatico, ma soprattutto perchè conferisce al vino una tipicità riconducibile ai sapori mediterranei.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia
per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
- le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la
tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni. Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative all’appassimento delle uve ed alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.

B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.

C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione dei vigneti e
l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità. Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione di vini di qualità. La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Sicilia”. Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e
contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, 29
fino ad ottenere i rinomati vini “Sicilia”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.


Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Istituto Regionale del Vino e dell’Olio Viale della Libertà n° 66 90143 - Palermo Telefono 091 6278111 Fax 091 347870; e-mail irvv@vitevino.it
irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it
L'Istituto Regionale del Vino e dell’Olio è l’Autorità pubblica designata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle forsete ai sensi dell’articolo 64 della Legge 238/2016 , che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in G.U. n. 253 del 30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato in G.U. n. 62 del 15 marzo 2022.

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