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Sicilia Doc - Modifiche al disciplinare di produzione 2024

Pubblicato da disciplinare
Sicilia Doc

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Sicilia cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di  esecuzione n. 2022/1938 del 7 ottobre 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2024.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 agosto 2024  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia». (24A04515)

(GU n.208 del 5-9-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 17 novembre
1995, con il quale e' stata riconosciuta l'indicazione geografica
tipica dei vini «Sicilia» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre
2011 (S.O. n. 252), con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Visto il regolamento di esecuzione n. 2022/1938 del 7 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 268
del 14 ottobre 2022, con il quale e' stato da ultimo modificato il
disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini
«Sicilia»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con
il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di
direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Sicilia, su istanza del Consorzio di tutela Vini Sicilia DOC,
con sede in Palermo, Via Aurelia Drago n. 38, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Sicilia», nel rispetto della procedura
di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche'
dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che
comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
- e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 luglio 2024,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Sicilia»;
- conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2024, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
- entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Sicilia» ed il relativo documento
unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Sicilia»;
cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n.
2022/1938 del 7 ottobre 2022, richiamato in premessa, sono approvate
le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Sicilia»,
consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il
relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli
allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel
territorio dell'Unione Europea a seguito della loro pubblicazione da
parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
entro 3 mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI "SICILIA"

Parte di provvedimento in formato grafico

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SICILIA


Articolo 1
Denominazione e vini
1. La Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni o
specificazioni aggiuntive:
-Bianco, anche vendemmia tardiva, passito, superiore e riserva;
-Rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva;
-Rosato;
-Spumante bianco, ottenuto con metodo classico e charmat;
-Spumante rosato o rosé, ottenuto con metodo classico e charmat;
-con specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei loro relativi sinonimi:
-Inzolia anche vendemmia tardiva, superiore e riserva;
-Grillo anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva e spumante;
-Chardonnay anche vendemmia tardiva, passito, superiore riserva e spumante;
-Catarratto anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva e spumante;
-Carricante anche spumante;
-Grecanico anche vendemmia tardiva, superiore, riserva e spumante;
-Fiano anche riserva;
-Damaschino;
-Viogner anche riserva;
-Muller Thurgau;
-Sauvignon anche riserva;
-Pinot grigio anche spumante;
-Nero d’Avola anche rosato, vendemmia tardiva, passito, riserva e spumante;
-Perricone anche rosato e vendemmia tardiva;
-Nerello cappuccio;
-Frappato anche rosato e spumante;
-Nerello mascalese anche rosato e spumante;
-Cabernet franc anche rosato;
-Merlot anche rosato e riserva;
-Cabernet sauvignon anche rosato e riserva;
-Syrah anche rosato, riserva, vendemmia tardiva, passito;
-Pinot nero anche rosato, riserva e spumante;
-Nocera;
-Mondeuse;
-Carignano;
-Alicante;
-Moscato bianco anche vendemmia tardiva, passito e spumante;
-Vermentino;
-Zibibbo anche spumante;
-Petit Verdot anche riserva;
-Sangiovese anche rosato.

2. La Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” è altresì riservata ai vini designati con la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente, ivi
compreso il vitigno Zibibbo e con l’esclusione degli altri vitigni aromatici.


Articolo 2
Base ampelografia
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
bianco, anche passito, vendemmia tardiva, superiore e riserva:
- Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Viognier e Sauvignon da soli o congiuntamente,
per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella
regione Sicilia;
rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva:
- Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese Perricone, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon e Nerello
Cappuccio, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia;
rosato:
- Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese, Perricone, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello
Cappuccio e Nocera da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia;
- Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino per un massimo del 15%, le uve provenienti
dai vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Spumante bianco:
- Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Nerello Mascalese, Moscato
bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella
regione Sicilia;
Spumante rosato:
- Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero, Frappato, Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello
Cappuccio e Nocera da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
- Possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia;
- Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino per un massimo del 15%, le uve provenienti
dai vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
2. La denominazione d’origine controllata “Sicilia” con le seguenti specificazioni di vitigno:
Inzolia,
Grillo,
Chardonnay,
Catarratto,
Carricante,
Grecanico,
Fiano,
Damaschino,
Viogner,
Muller Thurgau,
Sauvignon blanc,
Pinot grigio,
Moscato bianco,
Vermentino,
Zibibbo,
Nero d’Avola,
Perricone,
Nerello cappuccio,
Frappato,
Nerello mascalese,
Cabernet franc,
Merlot,
Cabernet sauvignon,
Syrah,
Pinot nero,
Nocera,
Mondeuse,
Carignano,
Alicante,
Petit Verdot,
Sangiovese,
è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.
- Possono concorrere, per la restante parte altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione
nella regione Sicilia.
3. La denominazione di origine controllata “Sicilia” con la specificazione di due vitigni a bacca di colore
analogo compresi fra quelli di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il vitigno Zibibbo, e con
l’esclusione degli altri vitigni aromatici, è consentita a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da
essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;
- il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque
superiore al 15% del totale.


Articolo 3
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata “Sicilia” comprende l’intero territorio amministrativo della regione Sicilia.


Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere
quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
2. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si
tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
3. Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento a
controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, con una densità dei ceppi per ettaro non
inferiore a 3.200. Fino alla campagna vitivinicola 2018/2019, sono tuttavia ammessi, esclusivamente per
le province di Agrigento e Caltanissetta, per la varietà Calabrese o suo sinonimo Nero D’Avola, gli
impianti con forma di allevamento a tendone con numero dei ceppi non inferiore a 1.100. Dalla
campagna vitivinicola 2019/2020 la forma di allevamento a tendone per la varietà Calabrese o suo
sinonimo Nero D’Avola, nelle province di Agrigento e Caltanissetta, è ammessa soltanto per il
reimpianto.
4. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.
5. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti e la gradazione minima naturale per la produzione
dei vini di cui all’art. 1, sono le seguenti:
tipologie Produzione massima (t) Titolo alcolometrico vol. naturale minimo (% vol)
Bianco anche riserva 13 11,5
Bianco superiore 10 12
Bianco vendemmia tardiva 8 13
Bianco passito 8 14
Rosso, anche riserva 12 12
Rosso vendemmia tardiva 8 13
Rosato 12 12
Spumante bianco 13 10
Spumante rosato 12 10
Inzolia anche riserva 13 11,5
Inzolia vendemmia tardiva 8 13
Inzolia superiore 10 12
Grillo anche riserva 14 11,5
Grillo vendemmia tardiva 8 13
Grillo passito 8 14
Grillo superiore 10 12
Grillo spumante 14 10,5
Chardonnay anche riserva 13 11,5
Chardonnay vendemmia tardiva 8 13
Chardonnay passito 8 14
Chardonnay superiore 10 12
Chardonnay spumante 13 10
Catarratto anche riserva 13 11,5
Catarratto vendemmia tardiva 8 13
Catarratto passito 8 14
Catarratto superiore 10 12
Catarratto spumante 13 10
Carricante 13 11,5
Carricante spumante 13 10
Grecanico anche riserva 13 11,5
Grecanico superiore 10 12
Grecanico vendemmia tardiva 8 13
Grecanico spumante 13 10
Fiano anche riserva 13 11,5
Damaschino 13 11,5
Viogner anche riserva 13 11,5
Muller Thurgau 13 11,5
Sauvignon anche riserva 13 11,5
Pinot grigio 13 11,5
Pinot grigio spumante 13 10
Moscato bianco 13 11,5
Moscato bianco spumante 13 10
Moscato bianco vendemmia tardiva 8 13
Moscato bianco passito 8 14
Vermentino 13 11,5
Zibibbo 13 11,5
Zibibbo spumante 13 10
Nero d’Avola anche rosato e riserva 14 12
Nero d’Avola vendemmia tardiva 8 13
Nero d’Avola passito 8 13
Nero d’Avola spumante 14 10
Perricone anche rosato 12 12
Perricone vendemmia tardiva 8 13
Nerello Cappuccio 12 12
Frappato anche rosato 12 12
Frappato spumante 13 10
Nerello Mascalese anche rosato 12 12
Nerello Mascalese spumante 13 10
Cabernet franc anche rosato 12 12
Merlot anche rosato e riserva 12 12
Cabernet sauvignon anche rosato e riserva 12 12
Syrah anche rosato e riserva 12 12
Syrah vendemmia tardiva 8 13
Syrah passito 8 13
Pinot nero anche rosato e riserva 12 12
Pinot nero spumante 13 10
Nocera 12 12
Mondeuse 12 12
Carignano 12 12
Alicante 12 12
Petit Verdot anche riserva 12 12
Sangiovese anche rosato 12 12

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
destinate alla produzione dei vini delle tipologie «bianco», «rosso», «spumante» e «rosato» si fa
riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.
6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione complessiva non superi del 20% i limiti
medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
7. La Regione Sicilia, su richiesta motivata del consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia,
con propri provvedimenti, può stabilire ulteriori e diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.
8. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia,
con proprio provvedimento, può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di utilizzazione di
uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Sicilia” anche per
singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste ed al competente organismo di controllo.
9. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia,
con proprio provvedimento, in annate climaticamente sfavorevoli, può ridurre la resa di uva e di vino
consentite sino al limite reale dell’annata;
10. La Regione Sicilia, su richiesta del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia,
con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, può aumentare sino ad un massimo
del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa
vigente. Oltre al limite del 20 per cento non è consentito ulteriore supero.
Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze
di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con
provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato.
Le operazioni di vinificazione dei quantitativi di uva eccedenti la resa massima per ettaro, di cui al
presente capoverso, sono regolamentate secondo quanto previsto al successivo art. 5, punti 14 e 15. La
regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste ed al competente organismo di controllo.
11. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
“Sicilia” solo a partire dal terzo anno dall’impianto.


Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, laddove previsto, e
l’imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo della
regione Sicilia.
Conformemente all’articolo 4 del Reg. UE n. 2019/33, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta
zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l’efficacia dei controlli.
Tuttavia, in conformità all’articolo 4 del Reg. UE n. 2019/33, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 35 comma 3 lettera
c) della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016
2. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente a fermentazione naturale con il metodo
charmat o con il metodo classico della rifermentazione in bottiglia, quest’ultimo solo per le tipologie
Bianco e Rosato o Rosè.
3. Le tipologie vendemmia tardiva e passito devono essere ottenute con l’appassimento delle uve sulla
pianta, o, dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in ambienti idonei e può
essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature
analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi
sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
5. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata
Sicilia nelle tipologie monovarietali in purezza è consentito l’assemblaggio con mosti o vini, ottenuti da
uve a bacca di colore analogo, di vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, in quantità non
superiore al 15%.
6. È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme unionali
e nazionali, con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti coltivati nella regione Sicilia, oppure
con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite dalla
vigente normativa.
7. È ammessa la colmatura dei vini di cui all’art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini
aventi diritto alla stessa denominazione d’origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti
a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%, per la complessiva durata dell’invecchiamento.
8. La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di
origine controllata sono le seguenti:
tipologie Resa uva/vino % Produzione massima di vino (hl/ha)
Bianco anche riserva 70 91
Bianco vendemmia tardiva 60 48
Bianco passito 50 40
Bianco superiore 70 70
Rosso, anche riserva 70 84
Rosso vendemmia tardiva 60 48
Rosso passito 50 40
Rosato 70 84
Spumante bianco 70 91
Spumante rosato 70 84
Inzolia anche riserva 70 91
Inzolia vendemmia tardiva 60 48
Inzolia superiore 70 70
Grillo anche riserva 70 98
Grillo vendemmia tardiva 60 48
Grillo passito 50 40
Grillo superiore 70 70
Grillo spumante 70 98
Chardonnay anche riserva 70 91
Chardonnay vendemmia tardiva 60 48
Chardonnay passito 50 40
Chardonnay superiore 70 70
Chardonnay spumante 70 91
Catarratto anche riserva 70 91
Catarratto vendemmia tardiva 60 48
Catarratto passito 50 40
Catarratto superiore 70 70
Catarratto spumante 70 91
Carricante 70 91
Carricante spumante 70 91
Grecanico anche riserva 70 91
Grecanico vendemmia tardiva 60 48
Grecanico superiore 70 70
Grecanico spumante 70 91
Fiano anche riserva 70 91
Damaschino 70 91
Viogner anche riserva 70 91
Muller Thurgau 70 91
Sauvignon anche riserva 70 91
Pinot grigio 70 91
Pinot grigio spumante 70 91
Moscato bianco 75 97,5
Moscato bianco spumante 75 97,5
Moscato bianco vendemmia tardiva 60 48
Moscato passito 50 40
Vermentino 70 91
Zibibbo 75 97,5
Zibibbo spumante 75 97,5
Nero d’Avola anche rosato 70 98
Nero d’Avola vendemmia tardiva 60 48
Nero d’Avola riserva 70 98
Nero d’Avola passito 50 40
Nero d’Avola spumante 70 98
Perricone anche rosato 70 84
Perricone vendemmia tardiva 60 48
Nerello Cappuccio 70 84
Frappato anche rosato 70 84
Frappato spumante 70 91
Nerello Mascalese anche rosato 70 84
Nerello Mascalese spumante 70 91
Cabernet franc anche rosato 70 84
Merlot anche rosato e riserva 70 84
Cabernet sauvignon anche rosato e riserva 70 84
Syrah anche rosato e riserva 70 84
Syrah vendemmia tardiva 60 48
Syrah passito 50 40
Pinot nero anche rosato, riserva 70 84
Pinot nero spumante 70 91
Nocera 70 84
Mondeuse 70 84
Carignano 70 84
Alicante 70 84
Petit Verdot anche riserva 70 84
Sangiovese anche rosato 70 84
9. Per tutte le tipologie, tranne che la vendemmia tardiva ed il passito, qualora la resa superi i limiti di
cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
10. Per le tipologie bianco vendemmia tardiva e rosso vendemmia tardiva qualora la resa superi i limiti
di cui sopra, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
11. Per le tipologie Moscato bianco e Zibibbo anche spumante, qualora la resa superi i limiti di cui
sopra, ma non l’80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade
il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
12. Per le tipologie bianco, bivarietali e bianco spumante, qualora vengano utilizzati anche i vitigni
aromatici, la resa di uva in vino è riferita alla resa delle singole varietà che compongono la partita.
13. Per le tipologie passito, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 55%, l'eccedenza non
ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
14. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” seguiti dalla menzione riserva il periodo
di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve.
15. La Regione Sicilia su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, con proprio
provvedimento, prima della vendemmia può, per ragioni di mercato, stabilire un limite massimo di vino
certificabile con la denominazione di origine controllata “Sicilia” anche per singola tipologia inferiore a
quello fissato dal presente disciplinare. La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni
adottate al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed al competente
organismo di controllo.
16. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente la resa di cui all’articolo 4, punto 10, sono
bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al successivo
punto.
17. La regione Sicilia con proprio provvedimento, su richiesta del Consorzio di tutela conseguente alle
verifiche delle condizioni produttive e di mercato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, provvede a destinare tutto o parte i
quantitativi dei mosti e dei vini di cui la precedente comma, alla certificazione a Denominazione di
Origine Controllata.
18. Per la tipologia rosato anche varietale è consentito la riclassificazione a rosso anche varietale, fermo
restando il rispetto delle caratteristiche minime alla produzione e al consumo previste per ogni singola
tipologia.


Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Bianco vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Bianco superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
Bianco riserva
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
Bianco passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno 11,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.
Rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Rosso riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Rosso vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Rosso Passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 % vol. di cui almeno l’12,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 32,00
Rosato:
colore: da rosa tenue a rosato più o meno intenso, talvolta con sfumature ramate;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
Spumante bianco:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Spumante Bianco metodo classico:
spuma fine e persistente
colore : paglierino più o meno intenso
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estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l

Spumante Rosato:
spuma: fine, persistente;
colore: da rosa tenue a rosato più o meno intenso, talvolta con sfumature ramate;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Spumante Rosato o Rosè metodo classico:
spuma: fine e persistente
colore: rosa più o meno intenso
profumo: bouquet fine, gentile, ampio
sapore: sapido, di buona struttura e fresco ,da brut nature a extra dry
titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00 % vol
acidità totale minima: 5 g/l
estratto non riduttore minimo: 15g/l

Inzolia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: dal secco all’abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Inzolia vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con tonalità ambrate ;
odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente;
sapore: dal secco al dolce, , armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o
retrogusto ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Inzolia superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: asciutto, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.

Inzolia riserva:
al dorato più o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.

Grillo:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: elegante, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Grillo vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con tonalità ambrate;
odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente;
sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o
retrogusto ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Grillo passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolto;;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.

Grillo Superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

Grillo riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l

Grillo Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Chardonnay:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Chardonnay vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Chardonnay passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.

Chardonnay superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 19 g/l

Chardonnay riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00g/l.

Chardonnay spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Catarratto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Catarratto vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con tonalità ambrate;
odore: caratteristico, delicato, a volte floreale, persistente;
sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte con spiccata sensazione alcolica e/o
retrogusto ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Catarratto passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l
Catarratto superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
Catarratto riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
Catarratto spumante :
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Carricante:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, talvolta con lieve sentore floreale;
sapore: dal secco all’abboccato, fresco, di media struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Carricante spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Grecanico:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Grecanico vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l
Grecanico superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.
Grecanico riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00g/l.
Grecanico spumante :
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Fiano riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00g/l

Damaschino:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Viogner:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Viogner riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00g/l.

Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
odore: caratteristico, aromatico, fruttato;
sapore:, armonico, dal secco all’abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Sauvignon:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
odore: caratteristico, fresco;
sapore: fresco, di medio corpo, dal secco all’abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Sauvignon riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00g/l.

Pinot Grigio:
colore: giallo paglierino più o meno intenso , talvolta anche rosato più o meno intenso o ramato;
odore: fine, elegante, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pinot Grigio spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato Bianco:
colore: da giallo verdolino a giallo paglierino;
odore: aromatico, elegante fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, pieno, gradevole armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Moscato Bianco vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: aromatico caratteristico, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Moscato Bianco passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di cui almeno 11,00% vol. svolto;;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00g/l.

Moscato Bianco spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11 % vol. di cui almeno 6% vol effettivo
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Vermentino:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
odore: aromatico, elegante fruttato;
sapore: pieno, gradevole armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Zibibbo:
colore: dal giallo verdolino al giallo;
odore: aromatico, elegante fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, pieno, gradevole armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

Zibibbo spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol. di cui almeno 6% effettivo;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Nero d’Avola:
colore: rosso rubino, talvolta intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;
sapore: dal secco all’abboccato, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:22 g/l.

Nero d’Avola rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l
Nero d’Avola vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
di cui almeno l’11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Nero d’Avola Riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco all’abboccato, corposo , armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Nero d’Avola passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%vol di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 32,00g/l.

Nero d’Avola spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo paglierino al rosa, più o meno intensi;
odore: caratteristico, fine, fruttato;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Perricone:
colore: rosso rubino intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Perricone rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.
Perricone vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
di cui almeno l’11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Nerello Cappuccio:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: di medio corpo, armonico, dal secco all’abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Frappato:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, floreale;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Frappato rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.
Frappato spumante :
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi;
odore: caratteristico, fine, fruttato;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Nerello Mascalese:
colore: rosso rubino tenue;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Nerello Mascalese rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.
Nerello Mascalese spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi;
odore: caratteristico, fine, fruttato;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Cabernet franc:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato, con note vegetali;
sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Cabernet Franc rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.

Merlot:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Merlot rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.
Merlot riserva :
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, corposo , armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Cabernet Sauvignon rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.
Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, intenso, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Syrah rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19g/l
Syrah vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol
di cui almeno l’11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l
Syrah riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Syrah passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18%vol di cui almeno l’11,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 32,00g/l.
Pinot Nero:
colore: rosso rubino, talvolta intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta speziato;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Pinot Nero Riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, elegante, fruttato, talvolta speziato;
sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Pinot Nero rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.
Pinot Nero spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l
Nocera:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Mondeuse:
colore: rosso più o meno intenso con riflessi violacei;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Carignano:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Alicante:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Petit Verdot:
colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei ,
odore: intenso caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/ l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

Petit Verdot Riserva:
colore: rosso rubino intenso anche tendente al granato con l’invecchiamento
odore: intenso, caratteristico;
sapore : dal secco all’abboccato, corposo, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/ l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico, fine;
sapore: dal secco all’abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Sangiovese rosato:
colore: rosa più o meno intenso,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all’abboccato, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17 g/l.
2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà, si fa riferimento ai parametri
descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietà presente in maggiore quantità fermo
restando che nel caso di combinazioni con il vitigno Zibibbo le spiccate peculiarità aromatiche di tale
varietà potranno prevalere sulle caratteristiche della varietà in combinazione.
3. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.


Articolo 7
Etichettatura e presentazione
1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto»,
«selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
2. È consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all’art. 31
comma 10 della Legge n.238 del 12 dicembre 2016.
3. Nell’etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini “Sicilia” Zibibbo e “Sicilia” Zibibbo
spumante è vietato utilizzare i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno “Zibibbo”.
4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, con l’esclusione delle tipologie spumante,
è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
5. La denominazione “Sicilia” può essere utilizzata quale unità geografica più grande per i vini DOP
della Regione Siciliana, purché l’utilizzo sia espressamente previsto dai rispettivi disciplinari di
produzione.

Articolo 8
Confezionamento
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere immessi al consumo in
recipienti in vetro del volume nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie
di forma tradizionale bordolese o borgognotta e renana, fino alla capacità massima di 18 litri.
2. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Sicilia”, a esclusione della tipologia riserva,
vendemmia tardiva, superiore, passito, vigna e spumante, è consentito l’uso di contenitori idonei a venire
al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e non superiori a 6 litri.
3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, escluso il tappo a corona.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.
L'orografia mostra dei contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, quella
centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente collinare; quella tipica di altopiano, presente nella
zona sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone pianeggianti si concentrano
maggiormente nelle aree costiere.
La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e molti a corso
breve e rapido; le valli fluviali sono per lo più strette ed approfondite nella zona montuosa, sensibilmente
più aperte nella zona collinare.
Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei seguenti complessi:
Complesso clastico di deposizione continentale;
Complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);
Complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;
Complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose presenti nel
territorio siciliano;
Complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene
Superiore;
Complesso conglomeratico-arenaceo;
Complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie formazioni a prevalente componente
arenacea, diffuse nella Sicilia settentrionale;
Complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la serie calcarea degli Iblei;
Complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena peloritana).
Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici primari:
Ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno a 18° C, piovosità media annua di
400-500 mm (province di Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia durante la
stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalù e Messina la piovosità media annua è di 800 mm, mentre
in quello dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm.
Ambiente area Etna: il clima è umido, specie sul versante settentrionale dove le piogge raggiungono i
600-800 mm, nella fascia bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il versante orientale
è più piovoso di quello occidentale. La temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e
dell'altimetria, infatti il versante orientale è più caldo mentre quello settentrionale rimane il più freddo e
danno origine ad ambienti rispettivamente più precoci o più tardivi. Il versante sud-occidentale è quello
più asciutto.
Ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): la piovosità media annua può
arrivare a 1000 mm ed oltre. La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima
intorno a 25° C.
Ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la temperatura media annua è superiore a 15° C e
quella media delle massime in estate arriva a 29° C; la piovosità annua è limitata anche a 400 mm,
pertanto, nella Sicilia interna bassa collina (province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il
clima è caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di pioggia pari a 600-700 mm
e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola come dimostrano i numerosi reperti
archeologici (ampeloliti fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e uvicole) e
le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani.
Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza
di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche bilobate e le coppe
carenate, che costituivano i “servizi” normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche
archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche di attività agro-pastorali, oltre che
di commercializzazione (M. Botto 2001).
Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che
introdussero alcuni vitigni come il Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni di
scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata attività economica della regione legata alla
produzione vinaria.
Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia
è attestata la presenza di vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando Cesare brindò
alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.
Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe dei grandi proprietari terrieri, come è
attestato dalla presenza di grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei cui
mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza della coltivazione dei vigneti nel
territorio.
Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne portarono all'abbandono delle stesse,
per cui la coltivazione della vite cadde in declino.
Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827-1061)
venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno “Zebib” (oggi Zibibbo o
Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).
La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei Normanni; in
seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande
rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di vino, come riferisce il Cougnet
nella sua “Historiae de la table”.
Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i vigneti, gli
oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel
cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo “De rebus Siculis”, cita come zone assai vitate il territorio di
Aci, il contado di Messina, la pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo. Bacci,
nel suo celebre “Naturali vinorum historia”, cita i vigneti alle falde del Monte Erice, quelli del territorio
di Palermo e dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli. L'importanza della produzione vitivinicola in
questo periodo viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella
di Palermo.
Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticolture visse un periodo di crisi
dalla quale si risollevò in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini, nel suo
“Giornale di viaggio” del 1776, dove parla del vino siciliano che si produce in abbondanza in tutte le
parti dell'isola. Il commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a Marsala,
sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra; Anche Benjamin Ingham apre diversi
stabilimenti a Marsala e Mazara; ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribuì in
maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte dell'imprenditore Vincenzo Florio.
Nel 1862, Garibaldi tornò in Sicilia e visitò lo stabilimento Florio, bevve e lodò il Marsala dolce che da
allora in poi fu denominato “Garibaldi dolce”.
Nella seconda metà dell'ottocento, l'invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell'isola
e la vite viene soppiantata da altre colture.
Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla fillossera e la
vite cominciò nuovamente a verdeggiare.
La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine
della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come
vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e
freschi.
E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si può indicare l'inizio della moderna storia del vino
siciliano. Si assoda la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità sia con vitigni autoctoni
come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Turgau e
Sauvignon. Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini rossi di alta qualità con
il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.
Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio con altri
vitigni internazionali riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per l'aspetto cromatico,
ma soprattutto perché conferisce al vino una tipicità riconducibile ai sapori mediterranei.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei
seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono
quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia
per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di
produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
- le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la
tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui
elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni. Così come tradizionali
sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative all’appassimento
delle uve ed alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.
B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro
equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed
eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione dei vigneti e
l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a
determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento
delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una
viticoltura di qualità.
Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione di vini di qualità.
La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri, attestata da
numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente
tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC “Sicilia”. Ovvero è la
testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli,
tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e
contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico,
fino ad ottenere i rinomati vini “Sicilia”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del
disciplinare.


Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Istituto Regionale del Vino e dell’Olio
Viale della Libertà n° 66
90143 - Palermo
Telefono 091 6278111
Fax 091 347870;
e-mail irvv@vitevino.it
irvv@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it
L'Istituto Regionale del Vino e dell’Olio è l’Autorità pubblica designata dal Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 64 della Legge 238/2016 , che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato
piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018,
pubblicato in G.U. n. 253 del 30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato in G.U. n. 62
del 15 marzo 2022.

 

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni
Sicilia
Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico
15. Vino ottenuto da uve appassite
16. Vino di uve stramature
Descrizione dei vini:
1. "Sicilia" Bianco superiore, Inzolia superiore, Grillo superiore, Chardonnay superiore, Catarratto superiore, Grecanico superiore, Muller Thurgau, Sauvignon, Sauvignon riserva, Moscato Bianco, Vermentino


BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi dorati o eventuali riflessi verdolini;
Odore: fine, elegante, delicato, intenso, caratteristico, fruttato, aromatico, persistente;
Sapore: secco, equilibrato, caratteristico, asciutto, armonico, pieno, gradevole, fresco, ,di medio corpo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico.
2. "Sicilia" Bianco, Bianco riserva, Inzolia, Inzolia riserva, Grillo, Grillo riserva, Chardonnay, Chardonnay riserva, Catarratto, Catarratto riserva, Carricante, Grecanico, Grecanico
riserva, Fiano, Fiano riserva, Damaschino, Viogner, Viogner riserva, Pinot Grigio, Zibibbo.

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini; per il Pinot
grigio il colore può anche essere talvolta anche rosato più o meno intenso o ramato;
Odore: fine, elegante, gradevole, intenso, caratteristico, fruttato, talvolta con lieve sentore floreale,
aromatico, persistente;
Sapore: dal secco all’abboccato, equilibrato, caratteristico, sapido, armonico, pieno, gradevole, fresco,
di media struttura, intenso, di medio corpo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
3. "Sicilia" Bianco vendemmia tardiva, Bianco passito, Inzolia vendemmia tardiva, Grillo
vendemmia tardiva, Grillo passito, Chardonnay vendemmia tardiva, Chardonnay passito

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con striature ambrate quando
ottenuto con macerazione delle uve sulle bucce.
Odore: caratteristico, delicato, a volte floreale persistente, aromatico.
Sapore: dal secco al dolce, armonico caratteristico a volte con spiccata sensazione alcolica e/o
retrogusto ammandorlato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11
x Acidità totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido tartarico
4. "Sicilia " Catarratto vendemmia tardiva, Catarratto passito, Grecanico vendemmia tardiva, Moscato Bianco vendemmia tardiva, Moscato Bianco passito.
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: dal giallo paglierino al dorato più o meno intenso, a volte con striature ambrate quando
ottenuto con macerazione delle uve sulle bucce.
Odore: caratteristico, delicato, a volte floreale persistente, aromatico.
Sapore: dal secco al dolce, armonico caratteristico a volte con spiccata sensazione alcolica e/o
retrogusto ammandorlato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11
x Acidità totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido tartarico
5. "Sicilia" Rosso, Rosso riserva, Nero d’Avola, Nero d’Avola riserva, Perricone, Nerello
Cappuccio, Frappato, Nerello Mascalese, Cabernet franc, Merlot, Merlot riserva, Cabernet
sauvignon
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei, tendente al granato con
l’invecchiamento.
Odore: gradevole, fine, delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato, floreale, con note vegetali;
intenso, elegante, persistente.
Sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo, equilibrato leggermente tannico, fresco, intenso,
caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Acidità totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

6. "Sicilia" Cabernet sauvignon riserva, Syrah, Syrah riserva, Pinot Nero, Pinot Nero riserva,
Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot, Petit Verdot riserva, Sangiovese
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violacei, tendente al granato con
l’invecchiamento.
Odore: gradevole, fine, delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato, floreale, con note vegetali;
intenso, elegante, persistente.
Sapore: dal secco all’abboccato, armonico, corposo, equilibrato leggermente tannico, fresco, intenso,
caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Acidità totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

7. "Sicilia" Rosso vendemmia tardiva, Rosso passito, Nero d’Avola vendemmia tardiva, Nero
d’Avola passito, Perricone vendemmia tardiva, Syrah vendemmia tardiva, Syrah passito
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento.
Odore: caratteristico, delicato, persistente.
Sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11
x Acidità totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

8. "Sicilia" Rosato, Nero d’Avola rosato, Perricone rosato, Frappato rosato, Nerello Mascalese rosato, Cabernet Franc rosato, Merlot rosato, Cabernet Sauvignon rosato, Syrah rosato,
Pinot Nero rosato, Sangiovese rosato
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: da rosa tenue a rosato più o meno intenso.
Odore: fine, elegante, delicato, caratteristico.
Sapore: dal secco all’abboccato, armonico, equilibrato, fresco.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Acidità totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

9. "Sicilia" Spumante Bianco metodo classico, Spumante Rosato o Rosè metodo classico
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: fine, persistente.
Colore: paglierino più o meno intenso o rosa più o meno intenso.
Profumo: bouchet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente.
Sapore: sapido, di buona struttura, fresco, armonico, da brut nature a extra dry.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

10. "Sicilia" Spumante Bianco, Spumante Rosato, Grillo Spumante, Chardonnay Spumante, Catarratto Spumante, Carricante Spumante, Grecanico Spumante, Pinot Grigio Spumante, Nero d’Avola Spumante, Frappato Spumante, Nerello Mascalese Spumante, Pinot
Nero Spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: fine, persistente.
Colore: giallo paglierino più o meno intenso o dal giallo paglierino al rosa più o meno intensi.
Odore: caratteristico, fine, delicato, fruttato.
Sapore: fresco, armonico, da brut nature a extra dry.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

11. "Sicilia" Moscato Bianco Spumante, Zibibbo Spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: fine, persistente.
Colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino.
Odore: caratteristico, fine.
Sapore: dolce, fresco, armonico, gradevole.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla
normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
x Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 6
x Acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Pratiche di vinificazione
.1 PRATICHE ENOLOGICHE SPECIFICHE
1. Metodi di spumantizzazione
Pratica enologica specifica
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente a fermentazione naturale con il
metodo charmat o con il metodo classico della rifermentazione in bottiglia, quest’ultimo
solo per le tipologie Bianco e Rosato o Rosè.
2. Appassimento delle uve
Pratica enologica specifica
Le tipologie vendemmia tardiva e passito devono essere ottenute con l’appassimento delle
uve sulla pianta, o, dopo la raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in
ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento
ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei
processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione
operante con l’ausilio del calore
.2 RESE MASSIME:
1. Bianco, Bianco riserva, Spumante bianco, Inzolia, Inzolia riserva, Chardonnay, Chardonnay riserva, Chardonnay spumante, Catarrato, Catarrato riserva,
Catarrato spumante, Carricante, Carricante spumante
13000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Grecanico, Grecanico riserva, Grecanico spumante, Fiano, Fiano riserva,
Damaschino, Viogner, Viogner riserva, Muller Thurgau, Sauvignon, Sauvignon
riserva, Pinot Grigio, Pinot Grigio spumante, Vermentino
13000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Grillo, Grillo riserva, Grillo spumante, Nero d’Avola, Nero d’Avola rosato,
Nero d’Avola riserva, Nero d’Avola spumante
14000 chilogrammi di uve per ettaro
4. Moscato Bianco, Moscato Bianco spumante, Zibibbo, Zibibbo spumante
13000 chilogrammi di uve per ettaro
5. Frappato spumante, Nerello Mascalese spumante, Pinot nero spumante
13000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Bianco superiore, Inzolia superiore, Grillo superiore, Chardonnay superiore, Catarratto superiore, Grecanico superiore
10000 chilogrammi di uve per ettaro
7. Rosso, Rosso riserva, Rosato, Spumante rosato, Perricone, Perricone rosato, Nerello Cappuccio, Frappato, Frappato rosato, Nerello Mascalese, Nerello Mascalese rosato, Cabernet franc, Cabernet franc rosato, Merlot, Merlot rosato, Merlot
riserva
12000 chilogrammi di uve per ettaro
8. Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon rosato, Cabernet sauvignon
riserva, Syrah, Syrah rosato, Syrah riserva, Pinot nero, Pinot nero rosato, Pinot nero
riserva, Nocera, Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot, Petit Verdot riserva,
Sangiovese, Sangiovese rosato
12000 chilogrammi di uve per ettaro
9. Bianco vendemmia tardiva, Rosso vendemmia tardiva, Inzolia vendemmia
tardiva, Grillo vendemmia tardiva, Chardonnay vendemmia tardiva, Catarratto
vendemmia tardiva
8000 chilogrammi di uve per ettaro
10. Grecanico vendemmia tardiva, Moscato Bianco vendemmia tardiva, Nero
d’Avola vendemmia tardiva, Perricone vendemmia tardiva, Syrah vendemmia tardiva
8000 chilogrammi di uve per ettaro
11. Bianco passito, Rosso passito, Grillo passito, Chardonnay passito, Catarratto passito, Moscato Bianco passito, Nero d’Avola passito, Syrah passito
8000 chilogrammi di uve per ettaro

Zona geografica delimitata
L’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia
Varietà di uve da vino
Alicante N.
Alicante N. - Gamay
Ansonica B. - Inzolia
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Calabrese N. - Nero d'Avola N.
Carignano N.
Carricante B.
Catarratto bianco comune B. - Catarratto
Catarratto bianco lucido B. - Catarratto
Chardonnay B.
Damaschino B.
Fiano B.
Frappato N.
Frappato N. - Frappato d'Italia
Grecanico dorato B. - Grecanico
Grillo B.
Merlot N.
Mondeuse N.
Moscato bianco B. - Moscato
Moscato bianco B. - Moscato reale
Müller thurgau B.
Müller thurgau B. - Riesling x Sylvaner
Nerello cappuccio N.
Nerello cappuccio N. - Nerello mantellato
Nerello mascalese N.
Nocera N.
Perricone N.
Perricone N. - Pignatello
Petit verdot N
Pinot grigio - Pinot
Pinot nero N. - Pinot
Sangiovese N.
Sauvignon B.
Sauvignon B. - Sauvignon blanc
Syrah N.
Syrah N. - Shiraz
Vermentino B.
Viogner B.
Zibibbo B.
Zibibbo B. - Moscatellone

Descrizione del legame/dei legami
.3 A)INFORMAZIONI SULLA ZONA GEOGRAFICA
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione
Sicilia. L'orografia mostra dei contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente
montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente collinare; quella
tipica di altopiano, presente nella zona sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia
orientale. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.
La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e
molti a corso breve e rapido; le valli fluviali sono per lo più strette ed approfondite nella
zona montuosa, sensibilmente più aperte nella zona collinare.
Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei seguenti complessi:
Complesso clastico di deposizione continentale;
Complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);
Complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;
Complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose
presenti nel territorio siciliano;
Complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della Formazione Gessoso-Solfifera
del Miocene Superiore;
Complesso conglomeratico-arenaceo;
Complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie formazioni a prevalente
componente arenacea, diffuse nella Sicilia settentrionale;
Complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la serie calcarea degli Iblei;
Complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena peloritana).
Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici primari:
Ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno a 18° C, piovosità
media annua di 400-500 mm (province di Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi
assenza di pioggia durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalù e Messina la
piovosità media annua è di 800 mm, mentre in quello dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm.
Ambiente area Etna: il clima è umido, specie sul versante settentrionale dove le piogge
raggiungono i 600-800 mm, nella fascia bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori
altitudini. Il versante orientale è più piovoso di quello occidentale. La temperatura media
annua risente dell'esposizione dei versanti e dell'altimetria, infatti il versante orientale è più
caldo mentre quello settentrionale rimane il più freddo e danno origine ad ambienti
rispettivamente più precoci o più tardivi. Il versante sud-occidentale è quello più asciutto.
Ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): la piovosità media
annua può arrivare a 1000 mm ed oltre. La temperatura media minima si approssima a 0° C
e la media massima intorno a 25° C.
Ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la temperatura media annua è
superiore a 15° C e quella media delle massime in estate arriva a 29° C; la piovosità annua
è limitata anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina (province di Trapani,
Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima è caldo e arido, nella media collina del
palermitano si hanno valori di pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800
mm.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola come dimostrano i numerosi
reperti archeologici (ampeloliti fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni
dionisiache e uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai
rinomati vini siciliani.
Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla
presenza di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le
brocche bilobate e le coppe carenate, che costituivano i “servizi” normalmente impiegati
per il consumo di vino. Le recenti ricerche archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici
si occuparono anche di attività agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M. Botto
2001).
Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.),
che introdussero alcuni vitigni come il Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano
raffigurazioni di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata attività
economica della regione legata alla produzione vinaria.
Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in particolare in età cesarea
nella Gallia è attestata la presenza di vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del
messinese, quando Cesare brindò alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.
Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe dei grandi proprietari terrieri,
come è attestato dalla presenza di grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza
Armerina, nei cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza della
coltivazione dei vigneti nel territorio.
Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne portarono all'abbandono
delle stesse, per cui la coltivazione della vite cadde in declino.
Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani
(827-1061) venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno
“Zebib” (oggi Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte
l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).
La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei
Normanni; in seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano
raggiunse grande rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di
vino, come riferisce il Cougnet nella sua “Historiae de la table”.
Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i
vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni
di ortaggi. Nel cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo “De rebus Siculis”, cita come zone
assai vitate il territorio di Aci, il contado di Messina, la pianura ai piedi dell'Etna, la Val di
Mazara e la piana di Palermo. Bacci, nel suo celebre “Naturali vinorum historia”, cita i
vigneti alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e dell'isola di Lipari,
sparsa di fecondi colli. L'importanza della produzione vitivinicola in questo periodo viene
attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella di
Palermo.
Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticolture visse un
periodo di crisi dalla quale si risollevò in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore
lucchese G.A. Arnolfini, nel suo “Giornale di viaggio” del 1776, dove parla del vino
siciliano che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola. Il commerciante inglese
John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a Marsala, sviluppando il commercio dei
vini Marsala con l'Inghilterra; Anche Benjamin Ingham apre diversi stabilimenti a Marsala
e Mazara; ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribuì in maniera
preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte dell'imprenditore Vincenzo Florio.
Nel 1862, Garibaldi tornò in Sicilia e visitò lo stabilimento Florio, bevve e lodò il Marsala
dolce che da allora in poi fu denominato “Garibaldi dolce”.
Nella seconda metà dell'ottocento, l'invasione della fillossera distrugge gran parte dei
vigneti dell'isola e la vite viene soppiantata da altre colture.
Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla
fillossera e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare.
La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia
segnarono la fine della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che
venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da
pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi.
E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si può indicare l'inizio della moderna
storia del vino siciliano. Si assoda la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità
sia con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con vitigni alloctoni, come lo
Chardonnay, Muller Turgau e Sauvignon. Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la
produzione di vini rossi di alta qualità con il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli alloctoni
Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.
Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio
con altri vitigni internazionali riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per
l'aspetto cromatico, ma soprattutto perché conferisce al vino una tipicità riconducibile ai
sapori mediterranei.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale
definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del
vigente disciplinare di produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono
quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione
sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per
consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata
superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti
fissati dal disciplinare;
- le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in
zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima
adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita
quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta un periodo
di invecchiamento non inferiore ai due anni. Così come tradizionali sono le pratiche di
elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative all’appassimento delle
uve ed alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.

.4 B) INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ O SULLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ESSENZIALMENTE O ESCLUSIVAMENTE ATTRIBUIBILI ALL'AMBIENTE GEOGRAFICO
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che
contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi
gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali
tipici dei vitigni di partenza.

.5 C) DESCRIZIONE DELL'INTERAZIONE CAUSALE FRA GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA
A) E QUELLI DI CUI ALLA LETTERA B)
L’orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l’esposizione dei vigneti
e l’ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite,
concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad
una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione
adatti ad una viticoltura di qualità.
Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione di vini di qualità.
La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri,
attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta
connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari
caratteristiche dei vini della DOP “Sicilia”. Ovvero è la testimonianza di come l’intervento
dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali
tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e
contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico
e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Sicilia”, le cui peculiari caratteristiche sono
descritte all’articolo 6 del disciplinare.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
L’imbottigliamento in zona è motivato per salvaguardare la qualità e l’immagine dei vini DOP
Sicilia, garantirne l’origine e assicurare l’efficacia e tempestività dei relativi controlli. Tuttavia, in
conformità alla medesima normativa dell'UE e della specifica normativa nazionale, a salvaguardia
dei diritti precostituiti, sono previste autorizzazioni individuali ai soggetti che tradizionalmente
hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, assicurando
comunque un elenco circoscritto delle Ditte imbottigliatrici fuori zona.
Etichettatura- indicazione varietà uva
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nell’etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini “Sicilia” Zibibbo e “Sicilia” Zibibbo
spumante è vietato utilizzare i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno “Zibibbo”.

Confezionamento
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
I vini della DOP “Sicilia” devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume
nominale max di 3 l. Da questa limitazione sono escluse le bottiglie di forma tradizionale bordolese,
borgognotta e renana, che possono raggiungere la capacità max di 18 l.
Inoltre, ad esclusione delle tipologie riserva, vendemmia tardiva, superiore, passito, vigna e
spumante, è consentito l’uso di contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti di capacità
non inferiore a 2 l e non superiore a 6 l.
Sono ammessi sistemi di chiusura dei recipienti consentiti dalla vigente normativa dell'UE e
nazionale, con l'esclusione del tappo a corona.


LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21933

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