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Soave Superiore Docg - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Soave Superiore

Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e  rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono  sostituiti con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo  unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro   carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o  menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 ottobre 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore».
(13A08918)

(GU n.265 del 12-11-2013)
 
 


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n.
61, ed in particolare del D.M. 16 dicembre 2010, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;
Visto il Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, con il quale e'
stato modificato sopra citato D.M.16 dicembre 2010;
Visto il Decreto Ministeriale 29 ottobre 2001, con il quale e'
stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e
Garantita dei vini "Soave Superiore" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali
sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sulla
G.U. n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione
Qualita' e Sicurezza Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei
disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le
modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli
elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE)
n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini
dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies,
paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il
disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP
"Soave Superiore";
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2013, pubblicato sul sito
internet del Mipaaf - Sezione Qualita' e Sicurezza Vini DOP e IGP,
con il quale e' stata tra l'altro apportata una correzione
all'articolo 2 del disciplinare di produzione e del relativo
fascicolo tecnico della DOP "Soave Superiore", inviato alla
Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3 ,
del Regolamento (CE) N. 1234/2007;
Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave
datata 21 settembre 2012, intesa ad ottenere la modifica
dell'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Soave Superiore",
al fine di consentire per le bottiglie di vetro fino a 3 litri i vari
tipi di chiusura ammessi dalla vigente normativa tranne che per i
vini designabili con l'indicazione delle sottozone per i quali sono
previsti i limiti dal punto 4 lettera b dell'articolo 15 del decreto
3 agosto 2012, presentata a questo Ministero nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 16 dicembre 2010, con
particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione
Veneto dell'avviso di presentazione della domanda in questione;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118
quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e
che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la
procedura semplificata di cui al citato D.M. 16 dicembre 2010,
articolo 10, comma 6, ovvero di cui all'articolo 8, comma 1, del
Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni
di cui all'articolo 118 octodecies, paragrafo 3, lettera a), del
Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012;
Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'articolo 8 del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
e Garantita dei vini "Soave Superiore" in conformita' alla citata
proposta;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino DOP "Soave Superiore", cosi' come approvato con il citato D.M.
30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla
Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato
alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi 2
e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di
informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi
dell'articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.
607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine
Controllata e Garantita dei vini "Soave Superiore", consolidato con
le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione
degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M.
30.11.2011 e rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013
richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti
con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori
di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al
loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino
"Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o menzione aggiuntiva
l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di
vetro".
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Soave
Superiore", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del
Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafi
2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle
procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2013

Il capo dipartimento: Esposito

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