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Squacquerone di Romagna Dop - Controlli da Kiwa Cermet Italia SpA - Proroga 2024

Pubblicato da disciplinare
Squacquerone di Romagna Dop

L’autorizzazione rilasciata a Kiwa Cermet Italia SpA con sede in Cadriano di Granarolo (BO), via Cadriano n. 23, ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la dop Squacquerone di Romagna registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 679 del 24 luglio 2012, è prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 15 novembre 2024.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI


Proroga autorizzazione “Kiwa Cermet Italia SpA” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Squacquerone di Romagna”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;
Visto il Regolamento (UE) n. 679 della Commissione del 24 luglio 2012 con il quale l’Unione europea
ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Squacquerone di Romagna”;
Visto il Regolamento (UE) n. 265 della Commissione del 16 febbraio 2018 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 592296 del 12 novembre 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Kiwa Cermet Italia SpA”, è
stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Squacquerone di Romagna”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 15 novembre 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le “Linee
guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di controllo del settore
alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Vista la nota n. 1184154 del 18 ottobre 2024 con la quale la Regione Emilia Romagna ha confermato
“Kiwa Cermet Italia SpA”, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta
“Squacquerone di Romagna”;
Considerato che “Kiwa Cermet Italia SpA” non ha ancora tramesso il piano dei controlli della
denominazione di origine protetta “Squacquerone di Romagna” adeguato alle linee guida, così come richiesto dalla nota sopra citata;
Considerato che solo dopo aver completato l’iter di approvazione del nuovo piano dei controlli sarà emanato il relativo decreto di autorizzazione triennale;
Considerata la necessità di garantire l’efficacia e l’operatività del sistema di controllo concernente la
denominazione di origine protetta “Squacquerone di Romagna”;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l’autorizzazione a “Kiwa Cermet Italia SpA”
fino all’emanazione del relativo decreto di autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 15 novembre 2024;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione e durata del provvedimento)
L’autorizzazione rilasciata a “Kiwa Cermet Italia SpA” con sede in Cadriano di Granarolo (BO), via Cadriano n. 23, ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Squacquerone di Romagna”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 679 del 24 luglio 2012, è
prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 15 novembre 2024.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente “Kiwa Cermet Italia SpA” è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni già impartite alla medesima struttura di controllo con decreto n. 592296 del 12 novembre 2021, citato nelle premesse.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Stefano Vaccari
Firmato digitalmente ai sensi (CAD)

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