Stelvio o Stilfser Dop - Controlli da IFCQ Certificazioni Srl - Autorizzazione Dicembre 2024
IFCQ Certificazioni Srl, con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano n. 71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la dop Stelvio o Stilfser, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “IFCQ Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per
la denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1132 della Commissione del 7 novembre 2013 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 2024/1143, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 9392641 del 21 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “IFCQ Certificazioni Srl”, è
stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 2020, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 2 novembre 2023 con la quale il “Consorzio Tutela formaggio Stelvio DOP” ha
confermato, quale struttura di controllo della denominazione protetta “Stelvio o Stilfser”, “IFCQ
Certificazioni Srl”;
Visto il decreto n. 488549 del 25 settembre 2024 pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’autorizzazione a “IFCQ
Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”, già prorogata con i decreti n. 699379 del 21 dicembre 2023, n. 148471 del 28 marzo 2024 e n. 285025
del 26 giugno 2024, è stata ulteriormente prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di rinnovo di autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 1° ottobre 2024;
Vista la nota n. 634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le “Linee
guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica”;
Considerato che con comunicazione del 12 dicembre 2024 “IFCQ Certificazioni Srl” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine protetta “Stelio o Stilfser”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme alle “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a
Indicazione Geografica”, è stato trasmesso, con nota n. 661606 del 16 dicembre 2024 alla Provincia Autonoma di Bolzano;
Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto di procedere all’approvazione della citata
documentazione e alla emanazione del relativo decreto di autorizzazione nei confronti di “IFCQ
Certificazioni Srl”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“IFCQ Certificazioni Srl”, con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano n. 71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario) Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”, presentati da “IFCQ Certificazioni Srl”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “IFCQ Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo
assenso dell’Amministrazione.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “IFCQ Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.
526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “IFCQ Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“IFCQ Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Provincia Automa di Bolzano le
quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” è tenuto a adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “IFCQ Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. IL DIRETTORE GENERALE Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)