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Stelvio o Stilfser Dop - Controlli da IFCQ Certificazioni Srl - Seconda Proroga 2024

Pubblicato da disciplinare
Stelvio Dop, Stilfser Dop

L’autorizzazione rilasciata a IFCQ Certificazioni Srl ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143,  per la dop Stelvio o Stilfser registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, è prorogata fino all’emanazione del  relativo decreto di rinnovo di autorizzazione triennale decreto e, comunque, per un periodo di tre mesi a far  data dal 1° luglio 2024.

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Proroga autorizzazione all’organismo denominato “IFCQ Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la  denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Stelvio o Stilfser”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1132 della Commissione del 7 novembre 2013 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 2024/1143, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 321, con il
quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale  della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 9392641 del 21 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “IFCQ Certificazioni Srl”, è stato autorizzato ad  effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 2020, come disposto dal decreto sopra citato;
Visto il decreto n. 148471 del 28 marzo 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’autorizzazione a “IFCQ Certificazioni Srl” ad effettuare i  controlli per la denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”, già prorogata con decreto n. 699379 del  21 dicembre 2023, è stata ulteriormente prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di rinnovo di  autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 1° Aprile 2024;
Considerato che il piano dei controlli della denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”, trasmesso da “IFCQ Certificazioni Srl” in data 26.03.2024, è in corso di adeguamento alle osservazioni formulate  dall’Ufficio PREF II della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari di  questo Ispettorato e che entro la data di scadenza della proroga sopra citata non è possibile completare il  procedimento di approvazione della documentazione trasmessa e, pertanto, procedere all’emanazione del  relativo decreto di autorizzazione triennale;
Considerata la necessità di garantire l’efficacia e l’operatività del sistema di controllo concernente la
denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l’autorizzazione a “IFCQ Certificazioni Srl” fino  all’emanazione del relativo decreto di rinnovo di autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre  mesi a far data dal 1° luglio 2024;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione e durata del provvedimento)
L’autorizzazione rilasciata a “IFCQ Certificazioni Srl”, con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano n. 71, ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143,  per la denominazione di origine protetta “Stelvio o Stilfser”, registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, è prorogata fino all’emanazione del  relativo decreto di rinnovo di autorizzazione triennale decreto e, comunque, per un periodo di tre mesi a far  data dal 1° luglio 2024.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente “IFCQ Certificazioni
Srl” è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni già impartite alla medesima struttura di controllo con decreto n. 9392641 del 21 dicembre 2020, citato nelle premesse.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Emilio Gatto (Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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