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Stelvio o Stilfser Dop - Modifica Disciplinare di produzione - 2013

Pubblicato da disciplinare
Stelvio o Stilfser

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Stelvio/Stilfser  registrata in qualita' di DOP in forza  al Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007. (13A09852)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
«Stelvio/Stilfser» registrata in qualita' di denominazione di origine
protetta in forza al Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15
febbraio 2007. (13A09852)

(GU n.290 del 11-12-2013)
 
 




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio
2007 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la
denominazione di origine protetta "Stelvio/Stilfser";
Considerato che e' stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che con Regolamento (UE) n. 1132/2013 della Commissione
del 7 novembre 2013 e' stata accolta la modifica di cui al precedente
capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica
richiesta, della D.O.P. "Stelvio/Stilfser", affinche' le disposizioni
contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione
erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta "Stelvio/Stilfser", nella stesura
risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n.
1132/2013 della Commissione del 7 novembre 2013.
I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di
Origine Protetta "Stelvio/Stilfser", sono tenuti al rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 18 novembre 2013

Il capo dipartimento: Esposito

Allegato

Disciplinare di Produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser


Art. 1.
Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta (D.O.P) « Stelvio» o
«Stilfser» e' riservata esclusivamente al formaggio da tavola che
risponde alle questioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P formaggio «Stelvio» o
«Stilfser» rientra nel territorio delle seguenti comunita'
comprensoriali della provincia di Bolzano:
1) Val Venosta;
2) Burgraviato;
3) Salto-Sciliar;
4) Val Pusteria;
5) Val d'Isarco;
6) Territorio del comune di Bolzano.
Tale zona, riferita alle relative comunita' comprensoriali,
comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:
(1) Curon Venosta, (2) Malles, (3) Tubre, (4) Glorenza, (5)
Sluderno, (6) Prato allo Stelvio, (7) Lasa, (8) Stelvio, (9)
Silandro, (10) Senales, (11) Martello, (12) Laces, (13)
Castelbello-Ciardes, (14) Moso in Passiria, (15) S. Leonardo in
Passiria, (16) S. Martino in Passiria, (17) Ultimo, (18) S.
Pancrazio, (19) Proves, (20) Lauregno, (21) Senale - S. Felice, (22)
Tesimo, (23) Avelengo, (24) Verano, (25) Aldino, (26) Sarentino, (27)
Meltina, (28) S. Genesio, (29) Renon, (30) Castelrotto, (31) Fie',
(32) Tires, (33) Cornedo, (34) Nova Levante, (35) Nova Ponente, (36)
Ortisei, (37) S. Cristina, (38) Selva Gardena, (39) Chiusa, (40)
Villandro, (41) Barbiano, (42) Ponte Gardena, (43) Laion, (44)
Vandoies, (45) Selva dei Molini, (46) Terento, (47) Chienes, (48)
Falzes, (49) Gais, (50) Valle Aurina, (51) Predoi, (52) Campo Tures,
(53) S. Lorenzo di Sebato, (54) Brunico, (55) Perca, (56)
Rasun-Anterselva, (57) S. Martino in Badia, (58) Marebbe, (59)
Valdaora, (60) Monguelfo, (61) Casies, (62) Villabassa, (63) La
Valle, (64) Badia, (65) Corvara, (66) Braies, (67) Dobbiaco, (68) S.
Candido, (69) Sesto, (70) Bolzano, (71) Brennero, (72) Racines, (73)
Vipiteno, (74) Val di Vizze, (75) Campo di Trens, (76) Rodengo, (77)
Fortezza, (78) Naz-Sciaves, (79) Luson, (80) Bressanone, (81)
Velturno, (82) Funes, (83) Rio Pusteria, (84) Varna.
2.1. Produzione del latte bovino.
Deve essere utilizzato latte bovino prodotto in aziende
zootecniche localizzate esclusivamente nel territorio delimitato dal
presente disciplinare.
2.2. Strutture di trasformazione: caseifici e locali di
trasformazione/stagionatura.
Con il termine produzione di formaggio «Stelvio» o «Stilfser» si
intende l'intero processo che iniziando dall'ottenimento della
materia prima latte e passando attraverso le fasi della
caseificazione e della stagionatura, giunge fino all'ottenimento del
prodotto finito, maturo ed identificato da apposito contrassegno.
La materia prima ottenuta in conformita' al precedente paragrafo
2.1., puo' essere destinata alla produzione del formaggio «Stelvio» o
«Stilfser» unicamente in caseifici e in locali di
trasformazione/stagionatura ubicati all'interno del territorio
delimitato in precedenza.
Tali strutture di trasformazione e stagionatura devono
necessariamente soddisfare tutti i requisiti imposti dalla normativa
nazionale e comunitaria vigente in materia igienico sanitaria.

Art. 3.
Descrizione del processo produttivo

3.1. Il latte.
Il latte destinato alla produzione del formaggio «Stelvio» o
«Stilfser» dev'essere ottenuto da bovine allevate in aziende
zootecniche localizzate nel territorio delimitato per la D.O.P.
3.2. Qualita' del latte.
Il latte utilizzato per la produzione del formaggio «Stelvio» o
«Stilfser» deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:
grasso: ≥ 3,45%;
proteine: ≥ 3,10%.
3.3. Alimentazione delle bovine.
Il latte destinato alla trasformazione in formaggio «Stelvio» o
«Stilfser» dev'essere prodotto con una tecnica alimentare delle
bovine basata prevalentemente sull'utilizzo di foraggi ottenuti
all'interno del territorio delimitato.
3.3.1. Alimentazione delle bovine durante la fase di allevamento
in malga.
Le vacche, durante la fase di allevamento in malga (se previsto),
si alimentano prevalentemente con erba fresca.
3.3.2. Alimentazione delle bovine allevate all'interno delle
stalle.
La razione base delle bovine da latte, in questo caso, dev'essere
fornita da:
foraggio affienato ad libitum;
insilato d'erba fino ad un massimo di 15 kg/capo (i prodotti
contenenti silomais ottenuto al di fuori della zona delimitata dall'
art. 2 non sono consentiti).
Sono inoltre consentiti esclusivamente i seguenti alimenti:
foraggi disidratati;
paglie dei seguenti cereali: orzo, segale, triticale, frumento e
avena;
i seguenti cereali, loro prodotti e sottoprodotti: mais, orzo,
segale, triticale, frumento e avena;
i seguenti semi oleosi, loro prodotti e sottoprodotti: soia
geneticamente non modificata, colza, lino, girasole decorticato o
parzialmente decorticato;
polpe secche di barbabietola;
trebbie di birra e marcomele essiccate;
barbabietola;
patate;
lievito di birra;
melasso;
carrube;
prodotti lattiero-caseari in polvere;
amminoacidi e proteine nobili non derivati da processi di
proteolisi;
grassi vegetali.
3.4. Raccolta e trasporto del latte.
Relativamente alla fase della raccolta del latte, fatto salvo il
doveroso rispetto dei requisiti igienico-sanitari cogenti per quanto
riguarda il trattamento della materia prima e la idoneita' degli
strumenti e dei mezzi di raccolta, deve essere assicurata la netta
separazione tra latte prodotto all'interno della zona delimitata e
latte prodotto al di fuori della zona delimitata all'art. 2 e/o latte
non idoneo in base al presente disciplinare.

Art. 4.
Caratteristiche del processo di trasformazione

4.1. Stoccaggio del latte al caseificio.
Parimenti alla raccolta, anche nella eventuale fase di stoccaggio
del latte presso il caseificio si deve garantire l'assenza di
mescolamento con latte non proveniente dalla zona delimitata dal
disciplinare e non idoneo in base al disciplinare per il formaggio
«Stelvio» o «Stilfser».
Il caseificio si deve dotare di appositi ed identificati
contenitori dove conservare il latte destinato a questa
trasformazione, secondo quanto necessario.
A cura del caseificio devono essere predisposte e mantenute
attive procedure per la gestione della eventuale fase di stoccaggio
del latte, nonche' adeguata documentazione che consenta di riferire
le masse conservate alla loro provenienza.
Inoltre, al fine di garantire una buona qualita' casearia per il
latte destinato alla trasformazione, e' consentito raffreddare il
latte fino a una temperatura di non inferiore a 4°C e di limitare la
durata dello stoccaggio a questa temperatura ad un massimo di 48 ore.
Complessivamente il latte, deve essere avviato alla
caseificazione entro 72 ore dalla raccolta.
4.2. Trasformazione del latte e preparazione del formaggio.
Per tutte le fasi rilevanti della trasformazione del latte in
formaggio il caseificio deve avere cura di documentare, mediante
opportune registrazioni, la rispondenza dei processi e delle
metodologie applicate ai requisiti previsti per la denominazione
formaggio «Stelvio» o «Stilfser».
Il caseificio deve altresi' aver cura di registrare le
informazioni sufficienti a consentire il legame con la materia prima
utilizzata al fine di garantire una completa identificazione e
rintracciabilita' del prodotto, lungo tutta la filiera di produzione.
Ogni produttore di formaggio deve inoltre annotare su apposito
registro le quantita' di formaggio ottenuto ed identificato con
contrassegno.
4.2.1. Riduzione del tenore in grasso.
Il latte, eventualmente pulito tramite bactofuga, puo' essere
leggermente scremato, in modo tale da regolare il tenore in materia
grassa entro valori compresi fra 3,45 e 3,60%. La parziale scrematura
del latte viene eseguita mediante l'utilizzo di una scrematrice.
4.2.2. Trattamento termico del latte.
Il latte viene sottoposto ad un trattamento termico pari ad una
temperatura di 72 °C per non meno di 3 secondi.
4.2.3. Impiego di fermenti.
L'addizione di fermenti lattici al latte, nell'eventualita' sia
praticata, deve prevedere l'impiego di colture mesofile, fatte
moltiplicare secondo buona tecnica su latte di raccolta proveniente
dalla zona delimitata per la produzione del formaggio «Stelvio» o
«Stilfser».
La quantita' di fermento impiegato nella trasformazione, di
norma, si attesta a valori prossimi all'1 % della massa del latte in
caseificazione.
4.2.4. Impiego di conservanti.
Al latte in lavorazione puo' essere aggiunto il conservante
lisozima (max. 2 g per 100 litri di latte). Il nitrato di potassio
non viene piu' utilizzato.
4.2.5. Caseificazione.
Al latte immesso in trasformazione, eventualmente inoculato con
fermenti lattici entro 85 minuti viene addizionato il caglio di
vitello ad una temperatura della massa in trasformazione di circa
32-33 °C.
L'enzima coagulante impiegato deve essere costituito
esclusivamente da caglio, in forma liquida o in polvere. Il caglio
viene prodotto seguendo un metodo tradizionale. Ha un'attivita' di
1:15.000 ed e' composto dal 75% di chimosina e dal 25% di pepsina;
non contiene altro tipo di coagulanti (come ad es. quelli di origine
microbica), non e' geneticamente modificato, ne' contiene enzimi
coagulanti geneticamente modificati.
Il tempo di coagulazione del latte, all'interno della vasca
polifunzionale in acciaio, mediamente necessario per raggiungere una
consistenza della cagliata tale da sostenere la rottura, nelle
condizioni tipo, varia da 20 a 27 minuti.
Dopo tale periodo si procede alla rottura del coagulo caseoso;
tale operazione dura per 10-15 minuti, ottenendo come risultato
finale dei grani di pasta delle dimensioni di chicco di mais.
Una volta raggiunte le dimensioni finali di rottura, si procede
con un periodo di agitazione della massa della durata di 8-12 minuti.
Si prosegue quindi con lo scarico di parte del siero di
lavorazione, pari al 25-35% della massa lavorata, al fine di
procedere al successivo riscaldamento della massa in agitazione fino
a 36-40 °C. Detto riscaldamento avviene mediante l'addizione di acqua
calda mantenuta tra i 45 ed i 70°C di temperatura, dopo avere
raggiunto almeno i 50°C) per un volume pari a quanto basta per far
raggiungere alla massa la temperatura di 36-40 °C. Raggiunta quindi
la temperatura voluta si mantiene la massa in agitazione fino ad
ottenere un adeguato prosciugamento dei granuli della cagliata.
Si provvede quindi alla estrazione della cagliata, mediante
scarico su tavolo spersore o vasca, permettendo l'allontanamento del
siero in eccesso.
La durata della lavorazione, dall'addizione del caglio e fino
allo scarico su tavolo o vasca, si aggira normalmente sugli 80-90
minuti e non supera il 110 minuti.
La fase di allontanamento del siero dalla cagliata viene
completata mediante una blanda pressatura della massa.
Non appena ottenuto un adeguato grado di prosciugamento della
cagliata si procede alla formatura della stessa ed alla immissione
delle forme ottenute negli stampi cilindrici da avviare alla
successiva fase di pressatura.
4.2.6. Pressatura e successivo rassodamento delle forme in acqua.
La cagliata cosi' ottenuta dalla caseificazione viene sottoposta
a pressatura per un periodo di tempo variabile da 30 minuti a 2 ore.
Terminata la pressatura le forme sono lasciate sostare in un
locale condizionato fino ad un sufficiente livello di acidificazione
della pasta; si ritiene opportuno giungere a valori di pH ≤ 5,5.
Si puo' procedere eventualmente al raffreddamento e rassodamento
delle forme mediante immersione delle stesse in acqua fresca per 1-3
ore.
Tale operazione consente di regolare l'andamento fermentativo e
l'acidificazione della pasta, evitando dannosi eccessi di acidita'
che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla qualita' del
formaggio maturo.
La salatura viene effettuata esclusivamente mediante immersione
del formaggio in salamoia. Il trattamento si protrae per non oltre 48
ore, impiegando soluzioni saline alla concentrazione di 16-22° Be' di
cloruro di sodio, ad una temperatura di 12-15 °C.
Su ogni singola forma, durante la pressatura deve essere apposto
il contrassegno riportante le indicazioni identificative del
caseificio produttore del formaggio, nonche' le informazioni
sufficienti a permettere l'identificazione e la rintracciabilita' dei
lotti di produzione, secondo quanto necessario.
4.2.7. Stagionatura.
La stagionatura del formaggio «Stelvio o Stilfser» rappresenta
una fase essenziale e caratteristica del processo di produzione, di
cui fa parte integrante. Tale fase avviene in locali condizionati con
temperatura di 10-14 °C e una umidita' relativa pari all'85-95% e su
tavole in legno. Essa prevede il tradizionale trattamento costituito
da rivoltamenti e lavaggi superficiali delle forme intere con blanda
soluzione salina, che vengono effettuati con una frequenza pari ad
almeno 2 volte per settimana.
Alla soluzione salina utilizzata per i lavaggi viene aggiunta
nelle prime due-tre settimane di stagionatura, la tipica microflora
autoctona, formata da vari ceppi di batteri aerobi appartenenti ai
generi Arthobacterium ssp.e Brevibacterium ssp. I diversi ceppi
utilizzati in questa fase caratterizzano la formazione della patina
esterna delle forme, di colorazione variabile dal giallo arancio
all'arancio marrone, e alcune particolari caratteristiche
organolettiche (profumo e sapore) del formaggio «Stelvio o Stilfser».
Tale colorazione e' naturale, e viene determinata dalla
proliferazione di questi ceppi autoctoni. Possono essere
eventualmente aggiunti lieviti naturali per favorire la
disacidificazione in crosta.
La composizione di questa cultura mista e' unica ed esclusiva e
viene prodotta in caseificio seguendo una procedura definita e
particolare. Le colture vengono coltivate su particolari substrati a
temperatura ambiente ed in determinate condizioni di luce. La durata
puo' essere variabile, dipende dal raggiungimento di un valore
prefissato di pH e dal colore della coltura. Il tecnico di
laboratorio decide sulla base della propria esperienza e della
acquisita sensibilita' quando la coltura e' pronta per l'uso.
Affinche' il formaggio «Stelvio o Stilfser» possa considerarsi
maturo e pronto al consumo le operazioni di stagionatura si devono
protrarre almeno fino al sessantesimo giorno di eta' del prodotto a
decorrere dalla immissione in forma.

Art. 5.
Caratteristiche del prodotto finito

Per essere immesso al consumo il formaggio «Stelvio o Stilfser»
deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche e di
stagionatura:
stagionatura : almeno sessanta giorni
umidita': ≤ 44 %;
grasso sul secco: ≥ 50%.
La forma cilindrica con facce piane o quasi piane e scalzo
diritto o leggermente concavo deve presentare le seguenti
caratteristiche dimensionali:
diametro: 34-38 cm;
altezza: 8-11cm;
peso: 8-10 kg.
La crosta deve presentare la tipica colorazione variante dal
giallo arancio all'arancio marrone.
La pasta, a struttura compatta e di consistenza cedevole ed
elastica, presenta colorazione tra giallo chiaro e paglierino, con
occhiatura irregolare di piccola e media grandezza.

Art 6.
Elementi che comprovano l'origine

6.1 Riferimenti storici.
Gli elementi che comprovano l'origine del formaggio «Stelvio o
Stilfser» sono costituiti da precisi riferimenti storici che
attestano la tradizione casearia, l'origine e il legame di questa
realta' produttiva con il territorio delimitato all'art. 2. Questi
riferimenti risalgono a tempi remoti come l'autorevole storico
tirolese Hermann Wopfgartner prova nel suo libro sui contadini di
montagna (Hermann Wopfgartner, Bergbauernbuch, Universitäverlag
Wagner; Volume I e Volume III). I vari documenti e manoscritti
mostrano chiaramente, che tra l'altro, il formaggio e' ben
consolidato nelle abitudini alimentari della popolazione contadina e
non.
La diffusione nel Tirolo delle «Schwaigen» (XIII e XVI secolo,
maso in cui i tributi ai proprietari erano pagati sotto forma di
formaggio) e' documentata dai libri fondiari di quel tempo. Il
formaggio utilizzato come mezzo di scambio dimostra l'importanza di
questo prodotto sulla struttura economica e pertanto sociale della
popolazione di allora.
La produzione del formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente e'
identificabile a partire dal 1914, dove in alcuni documenti del
caseificio di Stilf (Stelvio) si parla della produzione di questo
formaggio.
6.2 Riferimenti sociali ed economici.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» ha rappresentato per la prima
meta' del XX secolo il nutrimento della povera gente inserita nel
contesto agricolo del territorio delimitato all'art. 2, mentre
successivamente e fino ai giorni nostri grazie alla costituzione
delle cooperative dei produttori e trasformatori di latte e' stato
creato un indotto economico e sociale che ha permesso di creare una
realta' produttiva significativa sia economicamente che socialmente
per il territorio altoatesino.

Art. 7.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La vocazionalita' del territorio per la produzione del formaggio
e nello specifico dello «Stelvio o Stilfser» e' riconducibile alle
particolari condizioni climatiche e pedologiche sostanzialmente
omogenee dell'arco alpino altoatesino, che influenzano la qualita'
dei foraggi destinati all'alimentazione delle vaccine e di
conseguenza la qualita' del formaggio «Stelvio o Stilfser». In alcuni
testi storici vengono descritte infatti le erbe dell'alpeggio (marbl
e madaun) che meglio si adattavano per conferire una migliore
qualita' al latte prodotto. Le specifiche condizioni ambientali e
climatiche della zona delimitata per la produzione del formaggio in
oggetto sono legate all'ambiente montano di questo territorio
caratterizzato da aziende zootecniche (masi) posti ad una quota
variabile tra 500 e 2000 metri di altitudine; infatti anche le
direttive CEE 268/1975 e 273/1975 definiscono il territorio dell'Alto
Adige come zona di montagna.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» storicamente inoltre e'
ottenuto prevalentemente nell'area, delimitata dal presente
disciplinare di produzione, che etimologicamente richiama il
comprensorio montuoso della Stelvio-Stilfser, che ne e' il centro di
maggiore produzione.
Il legame con l'ambiente e' comprovato inoltre dai seguenti
adempimenti cui si sottopongono i
produttori/trasformatori/stagionatori del latte e del formaggio
«Stelvio o Stilfser»:
iscrizioni ad un apposito registro dei
produttori/trasformatori/stagionatori;
identificazione dei produttori/trasformatori/stagionatori
all'interno della zona di produzione;
tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 8.
Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione e' svolto dalla seguente struttura di
controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CE 510
del 20 marzo 2006, che adempie alle condizioni stabilite dalla Norma
UNI EN 45011:
Nome: Istituto Nord Est Qualita', Ineq
Indirizzo: via Rodeano, 71 - 33038 San Daniele del Friuli (Ud),
tel. 0432/940349, fax 0432/943357
Mail : info@ineq.it

Art. 9.
Etichettatura

Il prodotto formaggio «Stelvio o Stilfser» e' commercializzato in
forma intera e porzionata.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma intera e' immesso al
consumo munito di:
a) apposito contrassegno identificativo della denominazione
d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura;
b) marcatura indicante lotto, data di produzione e codifica
produttore.
La forma intera, conforme al presente disciplinare, viene
porzionata solamente dopo l'apposizione del contrassegno
identificativo della denominazione. Il confezionamento in porzioni
del formaggio Stelvio e' permesso anche al di fuori dell'area
delimitata per la DOP.
Il formaggio «Stelvio o Stilfser» in forma porzionata e' immesso
al consumo munito di: contrassegno identificativo della denominazione
d'origine, apposto solamente dopo sessanta giorni di stagionatura
sulla forma intera; oppure etichetta adesiva apposta sulla confezione
al momento del confezionamento e/o di film prestampato con la
denominazione d'origine protetta «Stelvio o Stilfser».
Il prodotto e' immesso al consumo munito di apposito contrassegno
costitutivo della denominazione di origine.
Il logo della denominazione e' costituito da una scritta rossa
con la dicitura Stilfser-Stelvio, i cui indici colorimetrici

Stelvio o Stilfser

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