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Stoccaggio privato di vini di qualità Aiuto economico 26-11-2020

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Legislazione Argomenti : stoccaggio vino

Aiuti economici per lo stoccaggio privato dei vini sfusi a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero ed a IGT, risultanti dal Registro telematico alla medesima data di pubblicazione, e detenuti in impianti ubicati nel territorio nazionale presso gli stabilimenti dei produttori o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore detenuti alla data del 31 luglio 2020

Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Stoccaggio privato dei vini di qualità.
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea e, in particolare, l’articolo 4, comma 3;

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, recante “Regolamento
di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO, in particolare, l’articolo 223 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, che prevede lo stanziamento dell’importo di 9,54 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 61 e 63, relativi agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 luglio 2018, n. 7130
contenente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del
regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 inerenti le
dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti”;

VISTA la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell’8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 164 del 13.5.2020;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2020, n.
9053186, concernente le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 luglio 2020, con la quale, con
riferimento all’aiuto identificato con codice SA.57947(2020/N)-Italy, si comunica di non avere
obiezioni circa la compatibilità del regime di aiuto medesimo con le regole del mercato interno;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l’articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l’articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;

CONSIDERATO il particolare stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione
dell’epidemia da Covid-19, che ha determinato un forte rallentamento delle vendite, in particolare del canale Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Café) e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni molto negative per il livello dei prezzi, tenuto conto dell’imminente campagna vendemmiale;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo
conseguente alla diffusione del virus COVID-19, attivare la misura dello stoccaggio privato limitato ai vini a denominazione di origine e indicazione geografica detenuti presso gli stabilimenti alla data del 31 luglio 2020;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 novembre 2020 

DECRETA
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Ai sensi dell’articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stanziato l’importo complessivo di 9.540.000 euro da erogare a titolo di aiuto per lo stoccaggio privato di vini di qualità.

2. Beneficiari della misura sono i produttori di cui all’articolo 2.

3. L’importo di cui al comma 1 è destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi, come definiti
nell’articolo 2, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero ed a IGT, risultanti dal Registro telematico alla medesima data di pubblicazione, e detenuti in impianti ubicati nel territorio nazionale secondo quanto stabilito all’articolo 3 del presente decreto.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
- Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche
comunitarie e internazionali di mercato - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;
- Agea: Agea Organismo pagatore;
- Produttore: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla
trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono o fanno detenere per proprio conto, nella piena disponibilità, il vino a denominazione di origine e/o indicazione geografica;
- DOCG e DOC: menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente “Denominazione di origine
controllata e garantita” e “denominazione di origine controllata”, utilizzate dall’Italia per i
prodotti vitivinicoli a DOP;
- IGT: menzione specifica tradizionale “Indicazione geografica tipica” utilizzata dall’Italia
per i prodotti vitivinicoli a IGP;
- Vini atti a divenire vini DOCG, DOC o IGT: Vini che hanno concluso il periodo
invecchiamento/affinamento previsto dal disciplinare;
- Dichiarazione di giacenza: la dichiarazione presentata dai produttori entro il 10 settembre
2020 in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali
applicative;
- Registro telematico: il registro tenuto con modalità telematiche, nel quale, per ogni stabilimento
e deposito dell’impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli aventi la medesima designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293;
- Certificazione di idoneità: attestazione rilasciata dalla competente Commissione di
degustazione a seguito dell’effettuazione delle analisi chimico fisiche e dell’esame organolettico
prescritti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12
marzo 2019.


Articolo 3
(modalità di esecuzione della misura)
1. Oggetto dell’aiuto sono i vini di cui all’articolo 1 detenuti alla data del 31 luglio 2020 presso gli
stabilimenti dei produttori o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, come risultanti dalla dichiarazione di giacenza, e riportati nel registro telematico alla data di cui all’articolo 1, comma 3 del presente decreto. Il quantitativo di vini che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.

2. L’importo dell’aiuto è determinato in 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC e 0,040
euro/hl/giorno per i vini a IGT. Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.

3. Ai fini della richiesta di aiuto, il produttore presenta per ogni stabilimento, dalla data indicata
con circolare AGEA, in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), la domanda di accesso
alla misura. Le domande, ricevibili per non più di 5 giorni consecutivi, contengono le seguenti
indicazioni:
- le generalità del richiedente e l’indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di
richiesta di stoccaggio;
- per ogni tipologia di vino il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT
o vino atto a divenire tale).

4. Decorso il termine di cui al comma 3, AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle
domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili. Se il
contributo erogabile supera l’importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie
disponibili, Agea procede ad una riduzione proporzionale dei volumi di vino oggetto di stoccaggio.

5. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 4, i produttori
ammessi perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:
- l’indicazione dei vasi vinari in cui i vari quantitativi sono detenuti;
- per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data
- eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.

6. L’inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di perfezionamento della domanda di cui al
comma 5.

7. L’aiuto di cui all’articolo 3 viene erogato da AGEA al termine del periodo di stoccaggio . Se è
richiesto il pagamento dell’aiuto in forma anticipata, il produttore presenta ad AGEA, a partire dal 10 gennaio 2021 una polizza fidejussoria pari al 110% dell’aiuto richiesto.


Articolo 4
(Controlli e disposizioni finali)
1. Con successivo decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall’adozione del presente atto sono determinati gli organismi di controllo e le modalità delle relative verifiche da effettuare. AGEA comunica agli Organismi di controllo l’elenco dei produttori beneficiari del contributo, i quantitativi di vino oggetto di stoccaggio e i relativi vasi vinari e ogni altro elemento utile ai fini dei relativi controlli.

2. Gli Organismi di controllo, sulla base delle informazioni fornite da AGEA, effettuano, presso gli
stabilimenti dei produttori, i controlli finali di chiusura dello stoccaggio redigendo apposito verbale.
I verbali di chiusura dello stoccaggio sono trasmessi ad AGEA ai fini del pagamento dell’aiuto e per lo svincolo delle garanzie fidejussorie di cui all’articolo 3, comma 7.

3. I controlli di cui al comma 2 riguardano anche accertamenti amministrativi finalizzati alla
verifica della coerenza delle informazioni rese dal produttore in fase di presentazione della domanda di cui all’articolo 3.

4. Nell’ambito del sistema di controllo di cui al comma 2, è ammessa una tolleranza sui quantitativi di vino stoccato del 5% rispetto a quanto ammesso a stoccaggio ai sensi dell’articolo 3 comma 4. In questo caso sarà ammesso a contributo il valore più basso tra quanto dichiarato e quanto accertato.
Scostamenti maggiori del 5% comportano il mancato pagamento dell’aiuto. Eventuali altre difformità tra quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda e quanto emerso in fase di verifica da parte degli Organismi di controllo comportano il mancato pagamento dell’aiuto relativo alla medesima domanda. Nel caso di pagamento anticipato è incamerata la fidejussione.

5. AGEA provvede a stabilire le modalità di attuazione del presente decreto, anche riguardo alle
relative tempistiche, con apposita Circolare.
Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero.


Teresa Bellanova
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

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