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Strachitunt Dop - Controlli 2023 da CSQA Certificazioni Srl

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Strachitunt Dop - Controlli 2023 da CSQA Certificazioni Srl

CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del n.1151/2012, per la dop Strachitunt, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 244 del  7 marzo 2014.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la  denominazione di origine protetta “Strachitunt”, registrata in ambito Unione europea. 


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente  nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 244 della Commissione del 7 marzo 2014 con il quale l’Unione  europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Strachitunt”; 
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo  2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali; 
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle  strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa  con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e  successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della  Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del  consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei  provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle  produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n.  526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi  provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di  riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste;
Visto il decreto 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –  serie generale – n. 133 dell’8 giugno 2013, con il quale “CSQA Certificazioni Srl” è stato  autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Strachitunt”; 
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le  “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione  Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di  controllo del settore alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli  stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni  rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Considerato che con note del 14 e 21 dicembre 2022 “CSQA Certificazioni Srl” ha trasmesso il  piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la denominazione di origine  protetta Strachitunt;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto conforme alle “linee guida per la redazione dei piani dei controlli dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica”, è stato trasmesso, con nota n. 658314 del 22 dicembre 2022, alla  Regione Lombardia, al fine di acquisire un parere di competenza; 
Considerato che la Regione Lombardia sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito;
Vista la nota del 23 gennaio 2023 con la quale il “Consorzio per la Tutela dello Strachitunt” ha confermato quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Strachitunt”,  “CSQA Certificazioni Srl”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Strachitunt dop”:


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del n.1151/2012, per la denominazione di  origine protetta “Strachitunt”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 244 del  7 marzo 2014.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Strachitunt” presentati da “CSQA Certificazioni Srl” sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di  settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il  preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di  controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica  del presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali. 


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’ autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999,  n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 


Articolo 5
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 14, comma 12,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato  centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del  Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente le  quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno  successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno  a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge  526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo  dell’anno successivo.
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del  decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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