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Strachitunt Dop - Modifica temporanea 2022

Pubblicato da disciplinare
Strachitunt

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
“Strachitunt” ai sensi dell’art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. 

Testo in vigore 
Art.2 Descrizione del prodotto
2.2 carattteristiche microbiologiche
- Umidità 50,0% - 51%

Testo modificato
Art.2 Descrizione del prodotto
2.2 carattteristiche microbiologiche
- Umidità 44,0% - 51%;

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Strachitunt” registrata in qualità di
Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (UE) n. 244/2014 della Commissione
del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 74 del 14 marzo 2014.


IL DIRETTORE GENERALE


Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre
2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l’art. 53, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio
così come modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117 che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell’imposizione di misure sanitarie
o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l’art. 6 così come
modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022 che
stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto
all’imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o
motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente
riconosciute dalle autorità competenti;
Visto il Regolamento (UE) n. 244/2005 della Commissione del 7 marzo 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 74 del 14 marzo 2014, con il quale è stata iscritta
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la
Denominazione di Origine Protetta “Strachitunt”;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt presentata in data 4
agosto 2022 per una modifica temporanea del disciplinare di produzione relativamente al parametro “umidità del formaggio” come indicato all’articolo 2.2 del disciplinare di produzione  data la situazione di emergenza idrica associata ad elevate temperature che persiste da mesi  sulla zona di produzione;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 24 giugno 2022 – n. 197 “decreto
del presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di emergenza regionale, di cui
all’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 27 (disposizioni regionali in
materia di protezione civile), derivante dalla carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione Lombardia configurabile come rischio di protezione civile ai sensi dell’articolo 3, comma
1, della legge regionale 27/2021, che in conseguenza delle condizioni meteorologiche sfavorevoli
dichiara su tutto il territorio della regione Lombardia lo “stato di emergenza regionale” fino al 30
settembre 2022, salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica.


Visto il decreto n. 12826 del 12 settembre 2022 della Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e sistemi Verdi della Regione Lombardia competente per territorio con cui si
riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea, in quanto le condizioni metereologiche eccezionali hanno fortemente condizionato la percentuale di umidità del  formaggio in quanto l’innalzamento della temperatura degli ambienti di lavorazione ha incentivato  l’acidificazione della cagliata favorendo una maggiore sineresi del siero, rendendola  più asciutta; inoltre i sistemi di raffrescamento dei locali in cui avviene la produzione non sono in  grado di controllare l’innalzamento della temperatura dovuto alle elevate temperature  meteorologiche esterne, con conseguente riduzione dell’umidità del prodotto; i motori del  sistema di raffreddamento statico delle celle di stagionatura sono sottoposti ad una attività più  intensa, che provoca una maggiore riduzione dell’umidità relativa dell’ambiente e del formaggio  in esso contenuto. 
Considerato che il disciplinare di produzione all’art. 2.2 prevede: “Umidità 50,0 %-51,0 %”
e che il mantenimento di tale parametro impedirebbe la certificazione del prodotto causando un
grave danno ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali dello
“Strachirunt ”DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione
dello “Strachiunt” ai sensi del citato art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e
dall’articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento
delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP “Strachitunt”.
affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga
omnes sul territorio nazionale.


PROVVEDE


Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione
“Strachitunt”..registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza del Regolamento
(CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP “Strachitunt” è temporanea e
ha decorrenza dal 4 agosto 2022, data in cui il Consorzio di tutela dello Strachitunt ha presentato
domanda, fino al 4 agosto 2023.
Roma,
Il Dirigente
Roberta Cafiero

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Strachitunt” ai sensi dell’art. 53 punto 4 del Reg. 1151/2012 del Parlamento  Europeo e del Consiglio

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Strachitunt” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 84 del 11 aprile 2016 è modificato
all’articolo 2.2 come di seguito indicato:


Testo in vigore 
Art.2 Descrizione del prodotto
2.2 carattteristiche microbiologiche
- Umidità 50,0% - 51%

Testo modificato
Art.2 Descrizione del prodotto
2.2 carattteristiche microbiologiche
- Umidità 44,0% - 51%;
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano dal 4 agosto 2022 al 4 agosto 2023.

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