Strachitunt Dop - Modifica temporanea 2023
Modifica 2023 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Strachitunt pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 84 dell'11 aprile 2016
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 febbraio 2023
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt» registrata come denominazione di origine protetta registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 244/2014 della Commissione del 7 marzo 2014. (23A01366)
(GU n.57 del 8-3-2023)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) n. 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 244/2014 della
Commissione del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 74 del 14 marzo 2014, con il quale e'
stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine
protetta «Strachitunt»;
Vista la richiesta, presentata il 7 febbraio 2023 dal Consorzio per
la tutela dello Strachitunt di modifica temporanea del disciplinare
di produzione dell'art. 5 relativamente all'alimentazione ed in
particolare alla percentuale di alimentazione delle bovine
proveniente dalla zona geografica delimitata;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022
«Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione
di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle
province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle
Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»;
Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla
situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto anche nel
territorio della Regione Lombardia e Veneto, adottata con delibera
del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2022;
Visto il parere n. 1939 del 13 febbraio 2023 della Direzione
generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione
Lombardia competente per territorio ad esprimere il proprio parere
sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata
dal Consorzio per la tutela dello Strachitunt, con il quale e' stato
accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale
dichiarato su tutto il territorio della Regione Lombardia, la
produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica, ha
subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla
costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi, e che,
pertanto riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea;
Considerato che il disciplinare di produzione dello Strachitunt
all'art. 5 prevede che il latte per la produzione di Strachitunt
proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame
e' costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale
almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il 90% di tali
foraggi, che corrisponde a circa il 60% della razione, devono
provenire dal territorio identificato al precedente art. 3, e che il
mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico
ai produttori;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del «Strachitunt» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Strachitunt» ai sensi del citato art.
53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del
regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Strachitunt» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 84 dell'11 aprile 2016 e' cosi' modificato:
Testo in vigore
Art. 5
Il latte per la produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame e' costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il 90% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 60% della razione, devono provenire dal territorio identificato al precedente art. 3
Testo modificato
Art. 5
Il latte per la produzione di Strachitunt proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame e' costituita da erba e/o fieno di prato polifita in percentuale almeno pari al 65% della sostanza secca totale. Almeno il 50% di tali foraggi, che corrisponde a circa il 32,5% della razione, devono provenire dal territorio identificato al precedente art. 3.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Strachitunt» e' temporanea e ha validita' per tutto l'anno 2023.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 27 febbraio 2023
Il dirigente: Cafiero
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