Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini esaminata la domanda inoltrata dalla regione Abruzzo in data 5 ottobre 2005, intesa ad ottenere la modifica del parametro analitico dell'acidita' totale minima da 5,0 g/l a 4,5 g/l per tutte le tipologie previste nell'art. 6 del disciplinare di produzione della DOC Controguerra ha espresso parere favorevole alla suddetta istanza
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Controguerra
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese (min. 50%), Passerina (min. 10%), Chardonnay, Verdicchio, Pecorino, Malvasia.
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 70%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, tutti in provincia di Teramo.
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Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Doc Montepulciano d'Abruzzo e riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini».
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Montepulciano d'Abruzzo
Montepulciano (min. 85%)
Nuovo DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
La zona di produzione del “Montepulciano d'Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: 1) in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti,
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Ortona
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese (min. 70%).
Rosso: Montepulciano (min. 95%)
La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Ortona” comprende l’intero territorio amministrativo del Comune di Ortona, in provincia di Chieti.
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I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.
NUOVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di
tutto o parte dei tenitori di comuni in provincia di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo
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La Doc Villamagna è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.
La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri in Provincia di Chieti
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