Superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella vendemmia 1995 previsti nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana" prodotti nella regione Toscana.
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L’ Igt Alta Valle della Greve, accompagnata o meno dalle specificazioni previste è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle seguenti condizioni e requisiti: bianchi; rossi, anche nella tipologia novello; rosati; tipologie con l’indicazione aggiuntiva di uno o due vitigni
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" ricadente nella provincia di Firenze
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Alta Valle della Greve, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.».
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