Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Bianco, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra bianco Spumante di qualità: Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Rosso, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato Spumante di qualità: Merlot dal 40 all’80%, Cabernet Sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Passito: Malvasia Bianca Lunga dal 40 all’80%, Chardonnay da 0 a 30%.
I vini Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra con le seguenti specificazioni:
Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese, Syrah devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni.
La zona di produzione dei vini Doc Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra (come le sottozone Pietraviva e Pratomagno) ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura di alcuni comuni.
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I vini Doc Valdichiana toscana devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Bianco o Bianco vergine, Spumante e Frizzante: Trebbiano toscano min. 20%; Chardonnay, Pinot
bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all’80%.
Chardonnay: Chardonnay minimo 85%.
Grechetto: Grechetto minimo: 85%.
Rosso e Rosato: Sangiovese minimo 50%; Cabernet (Cabernet franc e Cabernet sauvignon), Merlot,
Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%.
Sangiovese: Sangiovese minimo 85%.
Vin Santo anche con la menzione riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca (Malvasia Bianca di
Candia, Malvasia Bianca lunga, Malvasia istriana)da soli o congiuntamente minimo 50%.
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc «Valdichiana toscana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.
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La denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti» è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti»: Trebbiano Toscano e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, minimo70%.
«Vin Santo del Chianti Occhio di Pernice»: Sangiovese, minimo 50%.
La zona di produzione del Vin Santo del Chianti DOC, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del Vin Santo del Chianti D.O.C., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alla produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.
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