Barbera d'Alba Doc - Modifiche ordinarie
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba»
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba»
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della DOC Barbera d'Alba
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba»
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Barbera d’Alba” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di: Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba,
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Barolo», «Barbaresco», «Diano d'Alba» o «Dolcetto di Diano d'Alba» e «Dogliani» ed alle DOC «Barbera d'Alba», «Dolcetto d'Alba», «Langhe», «Nebbiolo d'Alba» e «Verduno Pelaverga» o «Verduno»