Le uve destinate alla produzione del vino «Barletta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di BAT (ex BA) e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli (ex FG).
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La Docg Castel del Monte Bombino Nero e' prodotto con Bombino Nero minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima
del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” comprende l’intero territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria e Trani, nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e in parte i territori comunali di Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto nella provincia di Bari.
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino DOC Castel del Monte
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Canosa di Puglia, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto.
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La Docg Castel del Monte Nero di Troia Riserva e' ottenuto da Nero di Troia minimo 90%; possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” comprende l’intero territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria e Trani, nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e in parte i territori comunali di Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto nella provincia di Bari.
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Il vino Doc Castel del Monte Rosso Riserva deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: Nero di Troia minimo 65%.
Le uve destinate alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto (Provincia di Bari)
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La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Daunia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Moscato di Trani riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 6 marzo 1975, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
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Moscato di Trani
Moscato Bianco (min. 85%)
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Trani, Bisceglie, Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Canosa, Minervino Murge e parte del territorio dei comuni di: Barletta, Terlizzi, Bitonto e parte del territorio amministrativo dei comuni di: Trinitapoli. Provincia di Foggia, Bari e BAT
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La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Murgia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Bari, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge.
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