Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.
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Le uve destinate alla produzione dei vini “Cirò” rosso, anche nelle tipologie “superiore” e “superiore riserva”, rosato e bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.
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Greco di Bianco
Greco Bianco (min. 95%)
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Greco di Bianco” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Bianco e in parte nel comune di Casignana tutti nella provincia di Reggio Calabria.
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Lamezia
Bianco: Greco Bianco (max. 50%), Trebbiano Toscano (max. 40%), Malvasia Bianca (min. 20%). Rosso e Rosato: Nerello Mascalese e/o Nerello Cappuccio (dal 30% al 50%), Gaglioppo e/o Magliocco Nero (dal 25% al 35%), Greco Nero e/o Marsigliana Nera (dal 25% al 35%).
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, S. Pietro a Maida.
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Melissa
Bianco: Greco Bianco (dall’80% al 95%), Trebbiano Toscano e/o Malvasia Bianca (dal 5% al 20%). Rosso: Gaglioppo e/o Greco Nero (dal 75% al 90%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Melissa” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Melissa, Belvedere Spinello, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Umbriatico e parte del territorio dei comuni di: Casabona, Castel Silano, Crotone, Pallagorio, Rocca di Neto, Scandale, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Strongoli tutti in provincia di Crotone.
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I vini Doc S. Anna di Isola Capo Rizzuto, rosso e rosato, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:
Gaglioppo dal 40% al 60% ; Nocera, Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco bianco da soli o congiuntamente, dal 40% al 60% con una presenza massima dei vitigni a bacca bianca non superiore al 35% del totale.
Le uve destinate alla produzione dei vini S. Anna di Isola Capo Rizzuto devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Isola Capo Rizzuto e parte dei comuni di Crotone e di Cutro (Provincia di Crotone)
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“Savuto” bianco:
- Montonico: fino ad un massimo del 40%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Greco bianco: fino ad un massimo del 20%;
- Malvasia bianca: fino ad un massimo del 10%;
“Savuto” rosso e rosato:
- Gaglioppo (localmente noto come Arvino): fino ad un massimo del 45%;
- Aglianico fino ad un massimo del 45%
- Greco nero, Nerello cappuccio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione della Doc Savuto comprende in parte i comuni appresso descritti:
provincia di Cosenza: Rogliano, S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Grimaldi, Altilia, Aiello Calabro, Cleto, Serra Aiello, Pedivigliano, Malito, Amantea, Scigliano, Carpanzano.
provincia di Catanzaro: Motta S. Lucia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, S. Mango d’Aquino, Nocera Terinese e Conflenti.
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“Scavigna” bianco:
- Traminer Aromatico: fino ad un massimo del 50%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Pinot bianco, fino ad un massimo del 10%;
- Riesling italico, fino ad un massimo del 10%;
“Scavigna” rosso e rosato:
- Aglianico: fino ad un massimo del 60%;
- Magliocco: fino ad un massimo del 20%;
- Marsigliana nera: fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Protetta “Scavigna” comprende in parte i comuni di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro.
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Terre di Cosenza rosso: Magliocco ( localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera): minimo 60%;
Terre di Cosenza rosato: Greco nero, Magliocco, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella percentuale minima dell’60%;
Terre di Cosenza bianco: Greco bianco, Guarnaccia bianca, Pecorello, Montonico (localmente Mantonico), da soli o congiuntamente, nella percentuale minima del 60 %;
Terre di Cosenza bianco spumante: Mantonico minimo 60%.
Terre di Cosenza spumante rosè: Mantonico minimo 60%.
Terre di Cosenza Magliocco: Magliocco (localmente detto anche Magliocco Dolce o Arvino o Mantonico nero o Lacrima o Guarnaccia nera), minimo 85%; possono concorrere, Greco nero, Gaglioppo, Aglianico, Calabrese, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
La DocTerre di Cosenza , con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Greco bianco; Guarnaccia bianca; Malvasia bianca; Montonico bianco (localmente detto Mantonico); Pecorello; Chardonnay; Gaglioppo; Greco nero; Aglianico; Calabrese; Cabernet sauvignon e/o Cabernet; Merlot; Sangiovese, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, peralmeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini atti ad essere designati con la Doc Terre di Cosenza devono provenire dai vigneti ubicati nell’intero territorio amministrativo della provincia di Cosenza.
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