Colli di Salerno Igt - Modifica disciplinare di produzione 2013

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Colli di Salerno

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli di Salerno,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione  devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito  che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione  Campania, a condizione che le ditte interessate dimostrino ai competenti organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31 dicembre 2012».

Art. 2

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Costa d'Amalfi Doc

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Costa d'Amalfi
Bianco: Falanghina (min. 40%) o Falanghina e Biancolella (min. 40%), Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (dal 40% al 60%).
Rosso e Rosato: Piedirosso (min. 30%), Sciascinoso e/o Aglianico (max. 50%), Tintore (min. 20%).
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Costa d’Amalfi” nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende l’intero territorio dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.

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Epomeo Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Epomeo

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Epomeo», consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31 dicembre 2012.».

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Falanghina del Sannio Doc

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Falanghina del Sannio
- Falanghina (min. 85%)

ZONA DELIMITATA La zona di raccolta delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento, così come già delimitata con decreto ministeriale 5 agosto 1997 pubblicato nella G.U. n 204 del 2 settembre 1997.

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Falerno del Massico Doc

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-Falerno del Massico
Bianco: Falanghina (min. 85%).
Rosso: Aglianico (min. 60%), Piedirosso (max. 40%), Primitivo

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola in Provincia di Caserta.

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Fiano di Avellino Docg

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La Docg Fiano di Avellino Bianco è ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni Greco B, Coda di Volpe B e Trebbiano toscano B, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.

La zona di produzione della Docg “Fiano di Avellino” comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.

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