Galluccio Doc

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- Galluccio
Bianco: Falanghina (min. 70%).
Rosso e Rosato: Aglianico (min. 70%)

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Galluccio”, nei tipi bianco, rosso e rosato, devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Tora e Piccilli; tutti in provincia di Caserta.

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Greco di Tufo Docg

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I vini Docg Greco di Tufo  sono bianchi ed ottenuti esclusivamente da uve Greco B: minimo 85%; Coda di Volpe bianca: massimo 15%.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Greco di Tufo" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.

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Irpinia Doc

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 Irpinia
Bianco: Greco (dal 40% al 50%), Fiano (dal 40% al 50%), Coda di Volpe, Falanghina.
Rosso e Rosato: Aglianico (min. 70%), Sciascinoso.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 e' cosi' stabilita: «Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino; «Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore,

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Paestum Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Paestum

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Paestum, consolidato  con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale  30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31/12/2012.".

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Paestum Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati (1) con la indicazione geografica tipica «Paestum» comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Campora,

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Penisola Sorrentina Doc

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Penisola Sorrentina
Bianco: Falanghina e/o Biancolella e/o Greco (min. 60%).
Rosso: Piedirosso e/o Sciascinoso (min. 60%).

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Penisola Sorrentina” comprende l’intero territorio dei comuni di: Gragnano Pimonte Lettere Casola di Napoli Sorrento Piano di Sorrento Meta Sant'Angelo Massa Lubrense Vico Equense Agerola E parte del territorio dei comuni di:Sant'Antonio Abate Castellamare di Stabia Tutti in provincia di Napoli.

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Pompeiano Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Pompeiano

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Pompeiano,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118  quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo:
"Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata  all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati  nell'intero territorio della Regione Campania, a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti  Organi di controllo di aver effettuato tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico  antecedentemente al 31/12/2012.".

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Roccamonfina Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Roccamonfina

L'art. 5, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Roccamonfina,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito con il seguente testo: "Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre e' consentito che le predette  operazioni possano avvenire anche in stabilimenti situati nell'intero territorio della Regione Campania,  a condizione che le Ditte interessate dimostrino ai competenti Organi di controllo di aver effettuato  tali operazioni di vinificazione nel relativo stabilimento enologico antecedentemente al 31/12/2012.".

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