Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia nella regione Calabria.
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Lamezia
Bianco: Greco Bianco (max. 50%), Trebbiano Toscano (max. 40%), Malvasia Bianca (min. 20%). Rosso e Rosato: Nerello Mascalese e/o Nerello Cappuccio (dal 30% al 50%), Gaglioppo e/o Magliocco Nero (dal 25% al 35%), Greco Nero e/o Marsigliana Nera (dal 25% al 35%).
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, S. Pietro a Maida.
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“Savuto” bianco:
- Montonico: fino ad un massimo del 40%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Greco bianco: fino ad un massimo del 20%;
- Malvasia bianca: fino ad un massimo del 10%;
“Savuto” rosso e rosato:
- Gaglioppo (localmente noto come Arvino): fino ad un massimo del 45%;
- Aglianico fino ad un massimo del 45%
- Greco nero, Nerello cappuccio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione della Doc Savuto comprende in parte i comuni appresso descritti:
provincia di Cosenza: Rogliano, S. Stefano di Rogliano, Marzi, Belsito, Grimaldi, Altilia, Aiello Calabro, Cleto, Serra Aiello, Pedivigliano, Malito, Amantea, Scigliano, Carpanzano.
provincia di Catanzaro: Motta S. Lucia, Martirano Vecchio, Martirano Lombardo, S. Mango d’Aquino, Nocera Terinese e Conflenti.
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“Scavigna” bianco:
- Traminer Aromatico: fino ad un massimo del 50%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Pinot bianco, fino ad un massimo del 10%;
- Riesling italico, fino ad un massimo del 10%;
“Scavigna” rosso e rosato:
- Aglianico: fino ad un massimo del 60%;
- Magliocco: fino ad un massimo del 20%;
- Marsigliana nera: fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Protetta “Scavigna” comprende in parte i comuni di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Valdamato, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 e' inserita la seguente frase: «Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Catanzaro
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Valdamato» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro.
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