Proposta, ai sensi dell'art. 17 comma 1, del DM 6 dicembre 2021, della cancellazione della protezione della indicazione geografica protetta «Del Vastese»o Histonium» dal registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica “del Vastese” o “Histonium” comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Casalbordino, Carpineto Sinello, Carunchio, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina, in provincia di Chieti.
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Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Doc Montepulciano d'Abruzzo e riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini».
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Montepulciano d'Abruzzo
Montepulciano (min. 85%)
Nuovo DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
La zona di produzione del “Montepulciano d'Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: 1) in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti,
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Ortona
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese (min. 70%).
Rosso: Montepulciano (min. 95%)
La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Ortona” comprende l’intero territorio amministrativo del Comune di Ortona, in provincia di Chieti.
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Proposta, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, del DM 6 dicembre 2021, la cancellazione della protezione della indicazione geografica protetta «Terre di Chieti» dal Registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre di Chieti” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo.
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I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: “Terre Tollesi” o “Tullum” Rosso: Montepulciano per almeno il 95%.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Rosso Riserva: Montepulciano per almeno il 95%.
“Terre Tollesi” o “Tullum” Spumante: Chardonnay minimo 60%.
“Terre Tollesi” o “Tullum” con le seguenti specificazioni: Pecorino, Passerina, , devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Terre Tollesi” o “Tullum” devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione che comprende l’intero territorio del Comune di Tollo. (Provincia di Chieti)
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I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.
NUOVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di
tutto o parte dei tenitori di comuni in provincia di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo
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La Doc Villamagna è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.
La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri in Provincia di Chieti
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