All'art. 8, il comma 1 e' sostituito con il testo di seguito riportato: «1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Asolo Prosecco" o "Asolo" devono essere immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie, in conformita' alle norme nazionali e comunitarie vigenti, fino alla capacita' massima di 12 litri. La gamma colorimetrica del vetro puo' variare nelle varie intensita' e tonalita' del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigionero, anche nell'eventualita' di utilizzo di dispositivi ricoprenti la bottiglia.».
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I vini Docg Colli Asolani - Prosecco o Asolo - Prosecco sono ottenuti dalle uve Glera e possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1 lett. B), iscritti all’apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.
La zona di produzione delle uve comprende tutto o parte dei comuni di Caerano, Castelcucco, Cornuda, Monfumo, Asolo, Cavaso, Crocetta, Fonte, Giavera, Maser, Montebelluna, Nervesa Paderno, Pederobba, Possagno, S. Zenone, Volpago. La produzione di uve Pinot e Chardonnay per spumanti comprende anche i comuni di: Cappella Maggiore, Cison, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra, Follina, Fregona, Miane, Pieve d.S, Refrontolo, Revine, San Fior, San Pietro d.F., San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio, Borso d.G., Crespano (Pr. Treviso)
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