Superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella vendemmia 1995 previsti nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana" prodotti nella regione Toscana.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", ricadente nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena
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