Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini Colli Orientali del Friuli del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della DOCG Colli Orientali del Friuli Picolit e l'integrazione alla suddetta domanda presentata in data 11 dicembre 2003, inerente la modifica del disciplinare di produzione della DOC Colli Orientali del Friuli; Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
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La Docg Colli Orientali del Friuli Picolit e' riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve del vitigno Picolit per almeno l'85%.
2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di vitigni a bacca bianca idonee
alla coltivazione nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con
esclusione del vitigno Traminer aromatico
Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Colli Orientali del Friuli Picoli”, compresa la sottozona “Cialla” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano.
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23393, al Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede legale in Corno di Rosazzo (Udine), piazza XXVII Maggio, n. 23, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le DOCG «Colli Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo», «Rosazzo» e per la DOC «Friuli Colli Orientali».
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E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 23392, al Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali, con sede legale in Corno di Rosazzo (UD), piazza XXVII Maggio n. 23, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Colli Orientali del Friuli Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» e sulla DOC «Friuli Colli Orientali».
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Il Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOCG «Colli Orientali del Friuli - Picolit», «Ramandolo» e «Rosazzo» ed per la DOC «Friuli Colli Orientali», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.
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