Registrazione della modifica del disciplinare della DOP Colline di Romagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Colline di Romagna»
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio di oliva Dop «Colline di Romagna» ai sensi dell'art. 53, punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Colline di Romagna» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003
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L’ art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione dell'olio evo Colline di Romagna è sostituito nel seguente modo: “L’epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di olive a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è compresa tra l’inizio dell’invaiatura e il 15 dicembre di ogni anno.”
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2022.
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Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Colline di Romagna", con annesso disciplinare di produzione
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Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Colline di Romagna» e Iscrizione della denominazione «Colline di Romagna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
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