All'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a Doc Contessa Entellina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
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Contessa Entellina
Bianco: Ansonica (min. 50%), Sauvignon, Grecanico, Chardonnay, Catarratto, Fiano, Viognier. Rosso e Rosato: Nero d'Avola e/o Syrah (min. 50%), Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina” bianco, rosso e rosato, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina in provincia di Palermo.
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini esaminata la domanda inoltrata dalla regione Abruzzo in data 5 ottobre 2005, intesa ad ottenere la modifica del parametro analitico dell'acidita' totale minima da 5,0 g/l a 4,5 g/l per tutte le tipologie previste nell'art. 6 del disciplinare di produzione della DOC Controguerra ha espresso parere favorevole alla suddetta istanza
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Controguerra
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese (min. 50%), Passerina (min. 10%), Chardonnay, Verdicchio, Pecorino, Malvasia.
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 70%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, tutti in provincia di Teramo.
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Copertino
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 70%), Malvasia Nera di Brindisi e/o Malvasia Nera di Lecce e/o Montepulciano e/o Sangiovese (max. 30%).
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni e in parte i territori comunali di : Galatina e Lequile.
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Cori
Bianco: Bellone (min. 50%), Malvasia del Lazio (min. 20%), Greco (min. 15%).
Rosso: Nero Buono (min. 50%), Montepulciano (min. 20%), Cesanese di Affile e/o Cesanese Comune (min. 15%)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Cori ed in parte quello di Cisterna.
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Cortese dell'Alto Monferrato Cortese (min. 85%).
ZONA DELIMITATA Provincia di Asti: Bubbio, Canelli, Castelnuovo Belbo, Fontanille, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Roccaverano, Vesime, Bruno, Maranzana, Cortiglione, Quaranti, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana,
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Corti Benedettine del Padovano
Bianco: Friulano (min. 50%), Pinot Bianco e/o Pinot Grigio e/o Chardonnay e/o Sauvignon (max. 50%), Tai, Moscato Giallo.
Rosso e Rosato: Merlot (dal 60% al 70%), Raboso Piave e/o Veronese (min. 10%), Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère e/o Refosco (max. 30%).
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» comprende in toto i territori dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Legnaro, Masera' di Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte S. Nicolo', Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano e in parte i comuni di Albignasego, Battaglia Terme, Codevigo, Correzzola, Monselice e Pozzonovo in provincia di Padova, nonchè parte dei comuni di Cona e Cavarzere in provincia di Venezia.
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Cortona
Bianco: Chardonnay, Grechetto, Sauvignon (min. 85%) o Trebbiano Toscano e/o Grechetto e/o Malvasia Bianca (min. 70%).
Rosso: Syrah (dal 50% al 60%), Merlot (dal 10% al 20%), Cabernet Sauvignon, Sangiovese
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Cortona" ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla qualita' di parte del territorio amministrativo del comune di Cortona.
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Costa d'Amalfi
Bianco: Falanghina (min. 40%) o Falanghina e Biancolella (min. 40%), Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (dal 40% al 60%).
Rosso e Rosato: Piedirosso (min. 30%), Sciascinoso e/o Aglianico (max. 50%), Tintore (min. 20%).
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Costa d’Amalfi” nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende l’intero territorio dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
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