Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini Montefalco Dop. Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C del 10 novembre 2023 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini Montefalco, avvenuta con il decreto ministeriale 3 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2023.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini Montefalco agli articoli
art. 5 (Norme per la vinificazione). — comma 1,
art. 5 (Norme per la vinificazione). — comma 2,
art. 7 (Designazione e presentazione). — dopo il comma 7.3 (Caratteri e posizione in etichetta), è aggiunto il comma 7.4.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2157 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2020 relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta «Montello - Colli Asolani» (DOP).
La modifica prevede la variazione del nome «Montello - Colli Asolani» in «Asolo Montello» / «Montello Asolo».
Montello-Colli Asolani
Bianco: Chardonnay (dal 40% al 70%), Glera e/o Manzoni Bianco e/o Pinot Bianco e/o Bianchetta (dal 30% al 60%), Pinot Grigio.
Rosso: Cabernet Sauvignon (dal 40% al 70%), Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère (dal 30% al 60%), Recantina.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a D.O.C. “Montello - Colli Asolani” è in provincia di Treviso e comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello
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Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Doc Montepulciano d'Abruzzo e riconoscimento delle sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini».
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Montepulciano d'Abruzzo
Montepulciano (min. 85%)
Nuovo DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
La zona di produzione del “Montepulciano d'Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: 1) in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti,
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Monteregio di Massa Marittima
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Vermentino (min. 50%), Viognier.
Rosso e Rosato: Sangiovese (min. 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Monteregio di Massa Marittima» di cui al precedente articolo 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella parte nord della provincia di Grosseto inclusa nel territorio amministrativo dei Comuni di Massa Marittima e di Monterotondo Marittimo e in parte nei territori dei Comuni di Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica, con esclusione del fondo valle.
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Montescudaio
Bianco: Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, (min. 85%).
Rosso: Sangiovese (min. 50%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a DOC “Montescudaio” ricade nella parte sud della provincia di Pisa e comprende i terreni “ vocati “ alla produzione di qualità dei territori amministrativi dei comuni di: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce.
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Monti Lessini o Lessini
Chardonnay (dal 50% al 100%) o Durella (dall’85% al 100%), Pinot Nero, Garganega, Pinot Bianco, Chardonnay (max. 15%), Pinot Nero
Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende, nella provincia di Verona l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del territorio dei comuni di Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena. Nella provincia di Vicenza, invece, l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano,
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La modifica riguarda l'introduzione della categoria Vino spumante di qualità anche nelle tipologie Riserva e Crémant ed è motivata dalla necessità di consentire la produzione di una categoria di prodotto vitivinicolo storicamente prodotta nella zona della denominazione Monti Lessini e che le moderne tecniche di coltivazione del vigneto ed enologiche di cantina permettono di ottenere con un elevato e specifico livello qualitativo, connesso all'ambiente geografico.
Introduzione anche della descrizione della base ampelografica per la categoria Vino spumante di qualità
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Moscadello di Montalcino
Moscato Bianco (min. 85%)
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
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