Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Aversa Asprinio” devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola – Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno (in provincia di Caserta ) e Giugliano, Qualiano, Sant’Antimo in provincia di Napoli:
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Bagnoli di sopra o Bagnoli Doc
L’area di produzione comprende l’intero territorio dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova.
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Proposta di modifica al disciplinare di produzione della DOC Barbera d'Alba
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Barbera d’Alba” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di: Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba,
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ZONA DELIMITATA
Provincia di Alessandria: a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata d’Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino,
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ZONA DELIMITATA
Territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Prato.
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L'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito per intero con il testo di seguito indicato:
" Per i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" immessi al consumo fino a litri 5, e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro.
E' consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del vino DOC Bardolino, senza alcuna specificazione aggiuntiva, l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.".
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino». (21A00285)
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L’area di produzione comprende in tutto in parte il territorio dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion Veronese, Torri del Benaco, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio.
L’area di produzione del Bardolino Classico comprende in tutto o in parte i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion. (Pr. Verona)
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Le uve destinate alla produzione del vino «Barletta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di BAT (ex BA) e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli (ex FG).
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