I vini Doc "Terre di Offida" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Terre di Offida" Passerina nella tipologia Passito, Vino santo e spumante: Passerina: minimo 85%;
Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non
aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc "Terre di Offida" devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e di Fermo
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Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini DOC Terre di Pisa
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Terre di Pisa DOC
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Correzione dell'art. 5, comma 1, dell'allegato alla proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Terre di Pisa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 71 del 25 marzo 2024)
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della doc dei vini Terre di Pisa.
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La Doc Terre di Pisa Sangiovese è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 95%.
La Doc Terre di Pisa rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, minimo 70%.
La zona di produzione delle uve della Denominazione di Origine Controllata “Terre di Pisa” ricade nel territorio amministrativo della Provincia di Pisa, dei comuni di Fauglia, Crespina, Lari, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico, San Miniato Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.
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Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise»
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Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Tintilia del Molise Doc
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise».
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I vini a Denominazione di Origine Controllata “Tintilia del Molise” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti costituiti, nell’ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei
alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
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