La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Urbino e di Fermignano
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Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Bianco Capena
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Capena e in parte quello di Fiano Romano, Morlupo e Castelnuovo di Porto.
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Le uve destinate alla produzione del vino “Bianco dell’Empolese” debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Bianco di Custoza propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 2, 5 e 7 ed in parte l'art. 4 secondo il testo di cui appresso.
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L’area di produzione comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Lazise, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona. La delimitazione puntuale dei confini delle suddette aree della denominazione, è definita con precisione nel disciplinare di produzione.
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ZONA DELIMITATA
Intero territorio dei comuni di Pitigliano e Sorano; parte del territorio comunale di Scansano e di Manciano, in provincia di Grosseto
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Bianco di Scandiano riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 9 febbraio 1977, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione.
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Biferno” devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Campobasso e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso,
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.
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