La Docg Roero senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve del vitigno Nebbiolo minimo 95%; per il Roero Arneis è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Arneis minimo 95%.
Il Roero è ottenuto in 19 comuni situati alla sinistra orografica del fiume Tanaro, nell’area denominata appunto Roero, in provincia di Cuneo.
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I vini della Romagna Albana Docg devono essere ottenuti dalle uve di vigneti Albana: minimo 95%.
La zona di produzione delle uve comprende, della Regione Emilia Romagna, gli interi territori amministrativi dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme-Terra del Sole, Meldola, Longiano, Montiano, Roncofreddo e parte dei Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Savignano sul Rubicone della Provincia di Forlì-Cesena. Inoltre anche gli interi territori dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e parte dei Comuni di Castelbolognese, Faenza della Provincia di Ravenna, nonchè gli interi territori dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel S.Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice e parte dei Comuni di Imola e Ozzano Emilia della Provincia di Bologna
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Ramandolo è un nome di origine romana che in passato suonava “Romandolo”, potrebbe però avere anche un’origine diversa, secondo Cornelio Cesare Desinan non è certamente un nome romano, “Romandulus”, diminutivo di “Romandus” non vuol dire “romano” bensì “romanzo”, cioè “neolatino” ovvero “friulano”, la borgata di Ramandolo è proprio al confine linguistico (che si è spostata più volte): verso l’alto gli slavi o sloveni, verso il basso i friulani discendenti dai romani.
Il primo documento che parla dell’esistenza del borgo risale al luglio 1273 “..in Villa de Ramandul”, la storia e la vita di Ramandolo sono strettamente legate alla chiesetta di San Giovanni Battista, eretta per volontà di dieci persone che con atto notarile del 9 aprile 1482 si associarono impegnandosi a versare due ducati a testa.
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La Docg Rosazzo è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito ziendale, la seguente composizione ampelografica Friulano: per almeno il 50%; Sauvignon: dal 20% al 30 %; Pinot bianco e/o Chardonnay
Le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. “Rosazzo” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto o in parte il territorio comunale di: Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo, in Provincia di Udine – Regione Friuli Venezia Giulia.
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Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata Ruche' di Castagnole Monferrato e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.
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Il vino Docg Ruchè di Castagnole Monferrato deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Ruchè: minimo 90%; Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente: massimo 10%.
La zona di produzione ricade nella Regione Piemonte all’interno della Provincia di Asti e comprende i comuni di Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi.
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Comunicato regionale 30 settembre 2024 - n. 91
Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», presentata dal Consorzio Tutela Moscato di Scanzo.
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021, comunico che il presidente del Consorzio Tutela Moscato di Scanzo ha presentato a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – U.O. Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», con nota protocollo n. M1.2024.0153689 del 5 agosto 2024.
Si riporta in allegato il documento sinottico relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOCG «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso la citata Direzione Generale.
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Il vino Docg Scanzo o Moscato di Scanzo deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino Docg “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.
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La Docg Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina e' ottenuto da uve preventivamente appassite provenienti da Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
Lombardia fino ad un massimo del 10%.
La zona di produzione delle uve per la DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina è situata in
provincia di Sondrio
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Al disciplinare di produzione della DOCG Soave Superiore, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e rettificato con il decreto ministeriale 12 luglio 2013 richiamati in premessa, i comma 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti con il seguente testo:
"I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio, chiuse con tappo raso bocca".
"E' altresi' consentito per la chiusura dei contenitori del vino "Soave Superiore" senza alcuna indicazione e/o menzione aggiuntiva l'uso del tappo a vite con capsula a vestizione lunga e del tappo di vetro".
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