E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 settembre 2014, n. 69568, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC Colli Tortonesi
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Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata Colli Tortonesi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Colli Tortonesi». (21A00525)
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Contea di Sclafani o Valledolmo - Contea di Sclafani
Rosso: Perricone e/o Nero d’Avola da 0 a 100%.
Bianco: Cataratto minimo 95%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appresso indicata: provincia di Palermo: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Valledolmo, Caltavuturo, Alia e Sclafani Bagni; parte del territorio dei comuni di Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemmagiore Belsito e Polizzi Generosa; provincia di Caltanissetta: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba; provincia di Agrigento: parte del territorio del comune di Cammarata.
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All'art. 8 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Contea di Sclafani", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
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All'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a Doc Contessa Entellina, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, dopo l'ultimo comma, e' inserito il seguente comma: «Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso dell'unita' geografica piu' ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».
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Contessa Entellina
Bianco: Ansonica (min. 50%), Sauvignon, Grecanico, Chardonnay, Catarratto, Fiano, Viognier. Rosso e Rosato: Nero d'Avola e/o Syrah (min. 50%), Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Contessa Entellina” bianco, rosso e rosato, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina in provincia di Palermo.
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini esaminata la domanda inoltrata dalla regione Abruzzo in data 5 ottobre 2005, intesa ad ottenere la modifica del parametro analitico dell'acidita' totale minima da 5,0 g/l a 4,5 g/l per tutte le tipologie previste nell'art. 6 del disciplinare di produzione della DOC Controguerra ha espresso parere favorevole alla suddetta istanza
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Controguerra
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese (min. 50%), Passerina (min. 10%), Chardonnay, Verdicchio, Pecorino, Malvasia.
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 70%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Controguerra” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, tutti in provincia di Teramo.
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Copertino
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 70%), Malvasia Nera di Brindisi e/o Malvasia Nera di Lecce e/o Montepulciano e/o Sangiovese (max. 30%).
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni e in parte i territori comunali di : Galatina e Lequile.
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Cori
Bianco: Bellone (min. 50%), Malvasia del Lazio (min. 20%), Greco (min. 15%).
Rosso: Nero Buono (min. 50%), Montepulciano (min. 20%), Cesanese di Affile e/o Cesanese Comune (min. 15%)
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Cori ed in parte quello di Cisterna.
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