-Falerio
Trebbiano Toscano (dal 20% al 50%), Passerina (dal 10% al 30%), Pecorino (dal 10% al 30%).
Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Falerio” devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.
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-Falerno del Massico
Bianco: Falanghina (min. 85%).
Rosso: Aglianico (min. 60%), Piedirosso (max. 40%), Primitivo
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola in Provincia di Caserta.
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-Fara
Nebbiolo (dal 50% al 70%), Vespolina e/o Uva Rara (dal 30% al 50%).
ZONA DELIMITATA Provincia di Novara: Fara, Briona
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Faro
Nerello Mascalese (dal 45% al 60%), Nerello Cappuccio (dal 15% al 30%), Nocera (dal 5% al 10%), Nero d'Avola, Gaglioppo, Sangiovese (max. 15%).
Le uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono essere prodotte nel territorio del comune di Messina.
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La Docg Fiano di Avellino Bianco è ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni Greco B, Coda di Volpe B e Trebbiano toscano B, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.
La zona di produzione della Docg “Fiano di Avellino” comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.
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Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica: docg) dei vini Franciacorta sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2023.
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I vini della Docg Franciacorta devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Chardonnay e/o Pinot nero;
possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50% le uve del vitigno Pinot bianco.
Per la produzione del “Franciacorta” Rosé, la percentuale delle uve Pinot nero vinificate in rosato deve essere almeno il 25% del totale.
Per la produzione del “Franciacorta” Satèn non è consentito l’impiego delle uve Pinot nero.
La zona di produzione delle uve della Docg Franciacorta, ricade nei territori di alcuni comuni della provincia di Brescia.
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- Frascati
Malvasia di Candia e/o Malvasia del Lazio (min. 70%), Trebbiano Toscano e/o Trebbiano Giallo e/o Greco e/o Bellone e/o Bombino Bianco (max. 30%)
Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.
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La Docg Frascati Superiore, anche nella versione Riserva, deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.
La zona di produzione nella provincia di Roma comprende tutto il territorio comunale di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.
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- Freisa d'Asti
Freisa (100%)
ZONA DELIMITATA il territorio collinare della provincia di Asti con l'esclusione pertanto dei territori comunali di Cellarengo d’Asti e di Villanova d’Asti
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