Lambrusco di Sorbara Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024

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Lambrusco di Sorbara Doc

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di  origine controllata «Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Bastiglia,  Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero, tutti in Provincia di Modena, e parte del territorio  amministrativo dei Comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San  Cesario sul Panaro, tutti in Provincia di Modena.

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Lambrusco di Sorbara Doc

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 Lambrusco di Sorbara
Rosso e Rosato: Lambrusco di Sorbara (min. 60%), Lambrusco Salamino (max. 40%), altri Lambruschi (max. 15%)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena.

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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc

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 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Rosso e Rosato: Lambrusco Grasparossa (min. 85%), altri Lambruschi e/o Malbo Gentile (max. 15%).

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola, S.Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo del comune di Modena.

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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024

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Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

All'interno della zona di produzione del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro si distingue la sottozona Monte Barello che ricade unicamente nel territorio pedecollinare e collinare della Provincia di Modena. Il clima di  questa area fa registrare un indice di Winkler che si attesta intorno a 1900-2000 gradi giorno secondo i siti. In  particolare, il valore medio di tutto il territorio e' stato calcolato in 1941 gradi giorno, con precipitazioni medie  del periodo aprile-ottobre di 500 mm, poco variabili tra i differenti siti. L'altitudine della sottozona Monte Barello  varia all'incirca dai 90 ai 560 metri s.l.m..

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Lambrusco Mantovano Doc

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 Lambrusco Mantovano
Rosso e Rosato: Lambrusco Viadanese, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani e Salamino (min. 85%), Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Ancellotta, Fortana (max. 15%).

Area Oltrepò mantovano è la zona sita tra la riva destra del fiume Po e il confine con la regione Emilia Romagna. Comprende in tutto o in parte i comuni di Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Suzzara. Area Viadanese-Sabbionetano è l'area sita tra il fiume Po e il fiume Oglio e comprende in tutto o in parte i comuni di Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Pomponesco, Sabbioneta e Viadana.

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Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024

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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Lambrusco Salamino di Santa Croce, cosi' come da ultimo  modificato con il decreto ministeriale 8 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 247 del 23 ottobre 2018, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla  proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2024.

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Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc

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 Lambrusco Salamino di Santa Croce
Rosso e Rosato: Lambrusco Salamino (min. 85%), altri Lambruschi e/o Ancelotta e/o Fortana (max. 15%).

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Novi, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Modena e Soliera, tutti in provincia di Modena.

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Lamezia Doc

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 Lamezia
Bianco: Greco Bianco (max. 50%), Trebbiano Toscano (max. 40%), Malvasia Bianca (min. 20%). Rosso e Rosato: Nerello Mascalese e/o Nerello Cappuccio (dal 30% al 50%), Gaglioppo e/o Magliocco Nero (dal 25% al 35%), Greco Nero e/o Marsigliana Nera (dal 25% al 35%).

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, S. Pietro a Maida.

 

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Langhe Doc

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 Langhe
Bianco: Arneis, Chardonnay, Favorita, Riesling, Nascetta, Rossese Bianco, Sauvignon (min. 85%). Rosso: Barbera o Dolcetto o Nebbiolo (min. 60%) oppure Dolcetto, Freisa, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot (min. 85%)

ZONA DELIMITATA l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella,

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Lessini Durello - Domanda di riconoscimento e proposta del disciplinare - Parere 1986

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Lessini Durello o Durello Lessini

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art.  17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata Lessini Durello ha espresso parere favorevole

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