Scanzo o Moscato di Scanzo Docg - Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2024

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Scanzo o Moscato di Scanzo

Comunicato regionale 30 settembre 2024 - n. 91
Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», presentata dal Consorzio Tutela Moscato di Scanzo.
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2021, comunico che il presidente del Consorzio Tutela Moscato di Scanzo ha presentato a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – U.O. Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», con nota protocollo n. M1.2024.0153689 del 5 agosto 2024.
Si riporta in allegato il documento sinottico relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOCG «Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, chiunque abbia interesse può prendere visione della domanda presso la citata Direzione Generale.

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Scanzo o Moscato di Scanzo Docg

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Il vino Docg Scanzo o Moscato di Scanzo deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Moscato di Scanzo.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino Docg “Scanzo” o “Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate.

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Scavigna Doc

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“Scavigna” bianco:
- Traminer Aromatico: fino ad un massimo del 50%;
- Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
- Pinot bianco, fino ad un massimo del 10%;
- Riesling italico, fino ad un massimo del 10%;
“Scavigna” rosso e rosato:
- Aglianico: fino ad un massimo del 60%;
- Magliocco: fino ad un massimo del 20%;
- Marsigliana nera: fino ad un massimo del 20%.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Protetta “Scavigna” comprende in parte i comuni di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia di Catanzaro.

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Sciacca Doc

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- Sciacca Doc bianco: Inzolia - Grecanico - Chardonnay - Catarratto lucido, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente. 
- Sciacca Doc , con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Grecanico, Inzolia, Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. 
- "Sciacca", con la menzione della sottozona Rayana obbligatoriamente preceduta dalla tipologia riserva e' consentita ai soli vini bianchi ottenuti dai vigneti nell'ambito aziendale composti da almeno l'80% di Catarratto lucido e Inzolia congiuntamente o disgiuntamente. 
- Sciacca Doc rosso: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente.
- Sciacca Doc rosso con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. 
- Sciacca Doc rosso riserva e' consentita ai soli vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, composti da almeno il 70% di Merlot, Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese congiuntamente o disgiuntamente. 
- Sciacca Doc rosato e' riservata, per almeno il 70%, ai vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescritti per il vino a denominazione di origine controllata Sciacca Doc rosso, o con mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse prescritte per i vini a denominazione di origine controllata Sciacca Doc bianco e rosso. 
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in provincia di Agrigento, l’intero territorio dei comuni di Sciacca e Caltabellotta.
La produzione della DOC “Siacca” riserva Rayana è consentita solo su parte del territorio del comune di Sciacca.

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Serrapetrona Doc

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Il vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona» deve essere ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi in àmbito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Vernaccia nera minimo 85%; possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella provincia di Macerata.
La zona di produzione del vino «Serrapetrona» comprende in tutto il territorio del comune di
Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche.

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Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina Docg

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La Docg Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina e' ottenuto da uve preventivamente appassite provenienti da Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
Lombardia fino ad un massimo del 10%.

La zona di produzione delle uve per la DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina è situata in
provincia di Sondrio

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Sicilia Doc - Comunicazione della Commissione UE e disciplinare consolidato al allegato al DM 27 agosto 2024

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Sicilia doc

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di  produzione della denominazione di origine protetta dei vini Sicilia e disciplinare consolidato al allegato al DM 27 agosto 2024

 

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Sicilia Doc - Modifiche al disciplinare di produzione 2024

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Sicilia Doc

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Sicilia cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di  esecuzione n. 2022/1938 del 7 ottobre 2022 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 27 luglio 2024.

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Sicilia Doc

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I vini della Denominazione di Origine Controllata “Sicilia” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
bianco, anche nella tipologia Vendemmia tardiva: Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosso, anche nella tipologie Vendemmia tardiva e riserva: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
rosato: Nero d’Avola, Frappato, Nerello mascalese e Perricone, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante bianco: Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo, Carricante, Pinot nero, Moscato bianco e Zibibbo, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
Spumante rosato: Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero e Frappato, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico, Fiano, Damaschino, Viogner, Muller thurgau, Sauvignon blanc, Pinot grigio, Nero d’Avola, Perricone, Nerello cappuccio, Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero Nocera, Mondeuse, Carignano e Alicante: almeno l’85% del corrispondente vitigno;
Zona di produzione : L’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia

 

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Siracusa Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Siracusa, disciplinare, dop, doc, vino, sicilia, siracusa

Siracusa Moscato e Siracusa Passito: Moscato bianco per almeno l’85%;
Siracusa Moscato Spumante: Moscato bianco per almeno l’85%;
Siracusa Nero d’Avola: Nero d’Avola per almeno l’85%;
Siracusa Syrah: Syrah per almeno l’85%;
Siracusa bianco: Moscato bianco per almeno il 40%;
Siracusa Rosso: Nero d’Avola per almeno il 65%;
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 comprende tutto il territorio del comune di Siracusa.

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