Tintilia del Molise Doc - Modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2023
Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Tintilia del Molise Doc
Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Tintilia del Molise Doc
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise».
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Tintilia del Molise” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti costituiti, nell’ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei
alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.
Todi bianco: Grechetto: minimo 50%;
Todi rosso: Sangiovese: minimo 50%;
Todi Grechetto o Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85%;
Todi Sangiovese o Sangiovese di Todi: Sangiovese: minimo 85%;
Todi Merlot o Merlot di Todi: Merlot: minimo 85%;
Le uve destinate alla produzione dei vini Todi devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»
I vini a doc Torgiano debbono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona di produzione (comune di Torgiano in provincia di Perugia.), con la seguente composizione ampelografica: Bianco di Torgiano Trebbiano Toscano: dal 20% al 70%.
Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della dop Torgiano Rosso Riserva.
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini DOCG Torgiano Rosso Riserva.
Il vino Docg Torgiano Rosso Riserva deve essere ottenuto da uve Sangiovese : dal 70% al 100%
La zona di produzione è il territorio amministrativo del Comune di Torgiano in provincia di Perugia.
I vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo", devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all'85%.
NUOVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione dei vini "Trebbiano d'Abruzzo" comprende i terreni vocati alla qualità di
tutto o parte dei tenitori di comuni in provincia di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo