La denominazione di origine controllata “Trentino“ nelle tipologie bianco, rosso e kretzer, o rosato
è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni, idonei alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento:
Trentino bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;
Trentino rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère da soli o congiuntamente e Merlot;
Trentino kretzer o rosato: Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.
La denominazione di origine controllata ”Trentino“ con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni:
a frutto bianco: a frutto rosso:
Chardonnay; Moscato rosa (localmente detto delle rose);
Moscato giallo; Cabernet;
Müller Thurgau; Cabernet franc;
Nosiola; Cabernet Sauvignon;
Pinot bianco; Lagrein (rubino o rosato);
Pinot grigio; Marzemino;
Riesling italico; Merlot;
Riesling renano; Pinot nero;
Sauvignon; Rebo;
Traminer aromatico;
è riservata ai vini ottenuti per almeno l’85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il
restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, con
esclusione delle varietà Moscato giallo, Moscato rosa e Traminer aromatico.
“Trentino” Vino Santo : Nosiola per almeno l’85%.
La Doc Trentino con la specificazione di due vitigni, è riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varietà di vite di seguito elencate:
a frutto bianco:
Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Sauvignon;
a frutto rosso:
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Lagrein.
Il vino così ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati con la varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varietà prevalente.
La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet
franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
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I vini spumanti a denominazione di origine controllata “Trento” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione dei vini spumanti a denominazione
di origine controllata “Trento” è costituita dalle particelle fondiarie, di sicura vocazione viticola, ubicate, in provincia di Trento
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«Val d’Arbia» bianco: Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente dal 30 al 50% per ciascun vitigno.
«Val d’Arbia» rosato: Sangiovese: minimo 50%.
«Val d’Arbia» Chardonnay: Chardonnay: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Grechetto: Grechetto: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Pinot bianco: Pinot bianco: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Sauvignon: Sauvignon: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Trebbiano: Trebbiano toscano: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vermentino: Vermentino: minimo 85%.
«Val d’Arbia» Vin Santo e «Val d’Arbia» Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
La zona di produzione delle uve dei vini Doc «Val d’Arbia» comprende in provincia di Siena l’intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d’ Arbia, Murlo, Buonconvento.
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Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
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Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
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Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione dei vini Val d'Arno di Sopra / Valdarno di Sopra Doc
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Valdarno di Sopra o Val d'Arno di Sopra.
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Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Bianco, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra bianco Spumante di qualità: Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Rosso, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato, Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra rosato Spumante di qualità: Merlot dal 40 all’80%, Cabernet Sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.
Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra Passito: Malvasia Bianca Lunga dal 40 all’80%, Chardonnay da 0 a 30%.
I vini Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra con le seguenti specificazioni:
Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sangiovese, Syrah devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni.
La zona di produzione dei vini Doc Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra (come le sottozone Pietraviva e Pratomagno) ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura di alcuni comuni.
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«Val di Cornia» bianco: Vermentino bianco: minimo il 50% - Trebbiano toscano, Ansonica, Viognier e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente: massimo il 50%.
«Val di Cornia» rosato: Sangiovese: minimo il 40% - Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60% .
«Val di Cornia» Ansonica: Ansonica, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Vermentino: Vermentino, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Ciliegiolo: Ciliegiolo, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Merlot: Merlot, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Sangiovese: Sangiovese, minimo l’85%.
«Val di Cornia» Aleatico passito: Aleatico, 100%.
«Val di Cornia» Ansonica passito: Ansonica, minimo l’85%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Doc Val di Cornia ricade nelle province di Livorno e Pisa
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I vini Docg Val di Cornia Rosso o Rosso della Val di Cornia sono ottenuti da Sangiovese: minimo il 40%; Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini Docg Val di Cornia Rosso o Rosso della Val di Cornia ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati
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