Bianco di Castelfranco Emilia Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Bianco di Castelfranco Emilia” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni: Anzola Dell’Emilia, Argelato, Bazzano, Bologna, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni Persiceto, S. Agata Bolognese, Zola Predosa nella Provincia di Bologna, e dei comuni di: Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, nella provincia di Modena.

 

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Castelfranco Emilia proposta disciplinare

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da Bianco di Castelfranco Emilia IGP a Castelfranco Emilia IGP

Proposta di modifica del nome da Bianco di Castelfranco Emilia IGP a Castelfranco Emilia IGP
La modifica della denominazione da Bianco di Castelfranco Emilia a Castelfranco Emilia è dovuta alla necessità di valorizzare i vini bianchi con nome dei vitigni Trebbiano e Moscato. Questi vini prodotti tradizionalmente in zona non potevano essere riconosciuti come specifiche tipologie a causa del nome della denominazione fondato sulla tipologia Bianco.

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Emilia o dell'Emilia Igt

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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la
indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.

 

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Forlì Igp - domanda approvazione modifica non minore del disciplinare di produzione

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Forlì

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di un'indicazione geografica protetta nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(C/2024/3358)

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Fortana del Taro Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con
l’indicazione geografica tipica “Fortana del Taro” comprende il territorio amministrativo della provincia di Parma, delimitato dai confini di seguito indicati: a nord dal fiume Po; ad est il confine amministrativo con la provincia di Reggio Emilia; ad ovest con il confine amministrativo con la provincia di Piacenza; a sud la zona precollinare non oltre un’altitudine di 300 metri slm. Sono escluse dalla produzione le zone golenali.

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Rubicone Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2024

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Rubicone Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2024

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione del 19 febbraio  2024 di approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta dei vini Rubicone IGP (IGT) e del relativo disciplinare consolidato.

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Rubicone Igt

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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna. Per il “Rubicone” Pignoletto la zona di produzione comprende i territori dei comuni della provincia di Bologna, ed i seguenti comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.

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Sillaro o Bianco del Sillaro Igt - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Sillaro o Bianco del Sillaro

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Sillaro o Bianco del Sillaro,  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118  quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre  2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno  della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b,  del Regolamento CE n. 607/2009, che tali  operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna».

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