All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Sillaro o Bianco del Sillaro, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica “SILLARO” o “BIANCO DEL SILLARO” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castelguelfo, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano Emilia, in provincia di Bologna;
dei comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena;
dei comuni di: Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Riolo Terme, in provincia di Ravenna;
dei comuni di: Coriano, Rimini, S. Arcangelo di Romagna e Verucchio, in provincia di Rimini.
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La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 2 rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto P.no, S. Giorgio P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio e parte del territorio amministrativo dei comuni di Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Val Tidone, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione, dei vini a indicazione geografica tipica "Val Tidone" di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di S. Maria della Versa e Rovescala, confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ricadenti nella provincia di Pavia, limitatamente ad est del Torrente Bardoneggia.».
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di : Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.
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