L’ art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione dell'olio evo Colline di Romagna è sostituito nel seguente modo: “L’epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di olive a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è compresa tra l’inizio dell’invaiatura e il 15 dicembre di ogni anno.”
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2022.
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Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Colline di Romagna", con annesso disciplinare di produzione
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Disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Colline di Romagna» e Iscrizione della denominazione «Colline di Romagna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
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Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 2325 del 24 novembre 1997.
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Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della dop Garda di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 131 del 7 giugno 2023.
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Il disciplinare di produzione della dop Garda pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi modificato all'art. 5 punto 5 che viene sostituito nel seguente modo (solo perla stagione 2022): «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 7500 kg per ettaro coltivato a oliveto».
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della dop Garda
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998.
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio di oliva EVO IGP Toscano. La modifica si applica esclusivamente per l'annata olivicola 2022.
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Vista la delibera regionale n. 1173 del 16 ottobre 2023 della Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2023 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico e considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico
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