Olio di oliva Dop Colline di Romagna - modifica temporanea 2022

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Olio di oliva Dop Colline di Romagna

L’ art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione dell'olio evo Colline di Romagna è sostituito nel seguente modo: “L’epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di  olive a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è compresa tra l’inizio dell’invaiatura  e il 15 dicembre di ogni anno.”
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2022.

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Olio di oliva Dop Garda - modifica temporanea 2022

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Garda dop

Il disciplinare di produzione della dop Garda pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi  modificato all'art. 5 punto 5 che viene sostituito nel seguente modo (solo perla stagione 2022):  «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di  oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 7500 kg per ettaro  coltivato a oliveto».

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Olio evo Toscano Igp - Modifica disciplinare 2023

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Olio evo Toscano Igp - Modifica disciplinare 2023

Vista la delibera regionale n. 1173 del 16 ottobre 2023 della Regione Toscana, che ha ufficialmente  riconosciuto la necessita' per l'annata 2023 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti dal  disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico e considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Toscana, emerge con  chiarezza che l'andamento climatico 2023 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno  comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di raccolta con  conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai valori  dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico

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