Olio di oliva Dop Colline di Romagna - modifica temporanea 2022

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Olio di oliva Dop Colline di Romagna

L’ art. 4 punto 3 del disciplinare di produzione dell'olio evo Colline di Romagna è sostituito nel seguente modo: “L’epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di  olive a denominazione di origine protetta “Colline di Romagna” è compresa tra l’inizio dell’invaiatura  e il 15 dicembre di ogni anno.”
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l’annata olivicola 2022.

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Olio di oliva Dop Garda - modifica temporanea 2022

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Garda dop

Il disciplinare di produzione della dop Garda pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi  modificato all'art. 5 punto 5 che viene sostituito nel seguente modo (solo perla stagione 2022):  «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di  oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 7500 kg per ettaro  coltivato a oliveto».

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