Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Falerio cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023.
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-Falerio
Trebbiano Toscano (dal 20% al 50%), Passerina (dal 10% al 30%), Pecorino (dal 10% al 30%).
Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Falerio” devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei prodotti atti ad essere designati con la Indicazione Geografica Tipica “Marche” comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino nella Regione Marche.
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Offida Pecorino: Pecorino: minimo 85%;
Offida Passerina: Passerina: minimo 85%;
Offida rosso: Montepulciano: minimo 85%.
I vini Docg «Offida» devono provenire dai vigneti ubicati in alcuni comuni nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo.
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Rosso Piceno o Piceno cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023.
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Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione dei vini Rosso Piceno o Piceno Doc.
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I vini Doc Rosso Piceno o Piceno devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Montepulciano: dal 35 al 85 %;
Sangiovese: dal 15 al 50%.
I vini Doc Rosso Piceno o Piceno nella tipologia Sangiovese devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Sangiovese: minimo 85%.
L'area geografica interessata alla delimitazione del vino DOP Rosso Piceno o Piceno è la parte di territorio della Regione Marche che ha come confine nord il limite amministrativo tra le provincie di Pesaro Urbino e Ancona e sud il fiume Tronto. Le province interessate sono Ancona con esclusione dei territori appartenenti alla zona di produzione del vino DOP Rosso Conero, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
La zona di produzione del Rosso Piceno o Piceno Superiore è limitata solo a parte dei comuni della provincia di Ascoli Piceno compresi tra il confine Nord di Grottammare sino a Porto d'Ascoli e Proseguendo verso l'interno, sino al comune di Ascoli Piceno.
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I vini Doc "Terre di Offida" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Terre di Offida" Passerina nella tipologia Passito, Vino santo e spumante: Passerina: minimo 85%;
Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non
aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Marche.
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc "Terre di Offida" devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e di Fermo
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