Il Consorzio di tutela del Ficodindia dell'Etna e' riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Ficodindia dell'Etna», registrata con regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 214 del 26 agosto 2003.
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L'art. 5 del disciplinare di produzione della dop «Ficodindia dell'Etna» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 212 del 12 settembre 2003, nella parte concernente le operazioni di raccolta e' cosi' modificato: raccolta: Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla prima decade di agosto per i frutti di prima fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»).
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata produttiva 2024.
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