Alta Valle della Greve Igt

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L’ Igt Alta Valle della Greve, accompagnata o meno dalle specificazioni previste è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle seguenti condizioni e requisiti: bianchi; rossi, anche nella tipologia novello; rosati; tipologie con l’indicazione aggiuntiva di uno o due vitigni
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" ricadente nella provincia di Firenze

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Alta Valle della Greve Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Alta Valle della Greve

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Alta Valle della  Greve, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e' sostituito con il  seguente:
«Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle  uve delimitata all'art. 3.
«Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6,  comma 4, lettera b), del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche  nell'ambito dell'intero territorio della Regione Toscana.».

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Chianti Classico Docg - Approvazione della modifica ordinaria disciplinare di produzione - 2024

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Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 24 gennaio 2024 e' stata pubblicata la comunicazione  della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini Chianti Classico, avvenuta con  il decreto ministeriale 22 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2023.

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Chianti Classico Docg

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La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» e' contraddistinta in via  esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero».
Il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta piu'  idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata  la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per  il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del Governo all'uso  Toscano.

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Chianti Docg

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I vini Chianti sono ottenuti da Sangiovese: da 70 a 100% e possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana.
Inoltre i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite
massimo del 10% e i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. 
La zona di produzione del vino Chianti DOCG, nelle sue varie articolazioni territoriali e tipologie, ricade interamente nel centro del territorio amministrativo della Regione Toscana. In particolare la zona di produzione del vino Chianti D.O.C.G., ricomprende i territori collinari particolarmente vocati alle produzioni di vini di eccellenza, ricadenti su porzione dei territori amministrativi delle Province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Siena.

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Colli della Toscana centrale Igt - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Colli della Toscana centrale

All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Colli della Toscana  centrale, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come  approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 3 e'  sostituito con il seguente: «Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del regolamento CE n.  607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della regione Toscana.».

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