Il formaggio Montasio e la sua specifica tecnica di produzione si diffondono velocemente nel Friuli e nel Veneto orientale non solo per fattori umani e strumentali (come l’invenzione dei caseifici turnari o la fondazione di una Scuola per Tecnici Caseari), tanto da raggiungere negli anni sessanta la ragguardevole cifra di oltre 650 caseifici attivi, ma questo sviluppo non avrebbe avuto la consistenza che ha avuto senza l’apporto dell’ambiente in cui la tecnica si è inizialmente diffusa.
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La denominazione di origine "Montasio " e' riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo dritto, con facce piane o leggermente convesse.Il forte legame del Montasio con la zona di produzione e' dimostrato anche dal forte impulso che la produzione di questo formaggio ha dato allo sviluppo delle forme cooperative.
Verso il 1880 in Cadore nasce la prima forma cooperativa anche nel settore caseario, la latteria turnaria, che ben presto si diffondono nel Friuli e nel Veneto tanto da raggiungere verso il 1915 (alla vigilia della 1° Guerra Mondiale) la ragguardevole cifra di circa 350 strutture cooperative presenti nel territorio con lo scopo di produrre e commercializzare il formaggio Montasio.
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Disciplinare di produzione della DOP Robiola di Roccaverano/Roccaverano nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 47 del 15 febbraio 2023 e' stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/335 della Commissione del 10 febbraio 2023.
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Robiola di Roccaverano» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996
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Modifica del disciplinare di produzione della DOP Robiola di Roccaverano temporanea con validita' per tutto l'anno 2023.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».
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E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della DOP Robiola di Roccaverano, che recepisce le modifiche richieste Consorzio per la tutela del formaggio di Roccaverano e che si allega al presente decreto.
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L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione Strachitunt, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 31 ottobre 2012.
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CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del n.1151/2012, per la dop Strachitunt, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 244 del 7 marzo 2014.
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Iscrizione della denominazione «Strachitunt» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Disciplinare di produzione del formaggio «Strachitunt» Dop
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