E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 marzo 2004 e rinnovato, da ultimo, con decreto del 27 dicembre 2013 al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Garda DOP con sede legale in Cavaion V.se (VR) - via Vittorio Veneto n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda»
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E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 marzo 2004 e confermato da ultimo con decreto 2 febbraio 2017, al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Garda DOP con sede legale in Cavaion Veronese (VE) - via Introl Soletti n. 4 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda».
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E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 marzo 2004, al Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva Garda DOP, con sede legale in Cavaion Veronese (VR), via Vittorio Veneto, n. 1, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda».
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Conferma dell'incarico al Consorzio Garda DOC a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Garda».
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Sono state inserite tre nuove tipologie di vino: Garda Bianco, Garda Rosso e Garda Rosè, corrispondenti alle categorie Vino anche quando passito, alla categoria Vino Spumante, Vino Spumante di Qualità e Vino Frizzante per le tipologie bianco e rosè. La categoria vino frizzante è prevista anche per le tipologie con le specificazioni di vitigno Garganega, Chardonnay e Pinot grigio; quest'ultima può essere anche spumante.
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- Garda
Bianco: Riesling e/o Riesling Italico (min. 70%), Garganega, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Tai, Chardonnay, Riesling, Riesling Italico, Cortese, Sauvignon.
Rosso e Rosato: Groppello Gentile, Groppello di S. Stefano, Groppello Mocasina (min. 30%), Marzemino (min. 5%), Sangiovese (min. 5%), Barbera (min. 5%), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Merlot, Corvina
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata <<Garda>> è così delimitata: 1) provincia di Verona, comprende l’intero territorio dei comuni di: Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant'Ambrogio Valpoticella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, e in parte il territorio dei comuni di: Affi, Badia, Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.
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Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda DOP – Categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino 4. Vino spumante 5. Vino spumante di qualità 8. Vino frizzante
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Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Garda» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 2325 del 24 novembre 1997.
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Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della dop Garda di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 131 del 7 giugno 2023.
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Il disciplinare di produzione della dop Garda pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi modificato all'art. 5 punto 5 che viene sostituito nel seguente modo (solo perla stagione 2022): «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i kg 7500 kg per ettaro coltivato a oliveto».
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