ZONA DELIMITATA
Parte collinare, pedecollinare e insulare dell’area sud della provincia di Grosseto, che comprende in parte i comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio e l’intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario
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ZONA DELIMITATA
Intero territorio dei comuni di Pitigliano e Sorano; parte del territorio comunale di Scansano e di Manciano, in provincia di Grosseto
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ZONA DELIMITATA
Parte del territorio dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano in Toscana e Orbetello, in provincia di Grosseto.
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Costa Toscana” corrisponde all’intero territorio amministrativo di comuni in Provincia di Massa Carrara, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa, Provincia di Livorno, Provincia di Grosseto...
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Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Maremma toscana cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 luglio 2020, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Maremma toscana», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano negli allegati del decreto.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma Toscana»
Maremma Toscana
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Vermentino (min. 40%) o Trebbiano Toscano e/o Malvasia (100%), Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier. Rosato: Sangiovese e/o Ciliegiolo (min. 40%).
Rosso: Sangiovese (min. 40%), Alicante, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Syrah
ZONA DELIMITATA Intero territorio amministrativo della Provincia di Grosseto
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Al disciplinare di produzione della dop (menzione tradizionale specifica: DOC) dei vini Montecucco, cosi' come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2024.
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Modifica all''art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Montecucco :
«Art. 5. L'obbligo di cui al precedente comma 3 fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il termine geografico piu' ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, purche' siano utilizzate per le sole produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.».
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Montecucco
Bianco: Trebbiano Toscano e/o Vermentino (min. 40%) o Malvasia Bianca e/o Grechetto Bianco e/o Trebbiano Toscano (min. 70%).
Rosato: Sangiovese e/o Ciliegiolo (min. 60%).
Rosso: Sangiovese (min. 70%)
La zona di produzione delle uve è collocata all’interno della provincia di Grosseto e comprende le zone vocate dei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano.
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Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese».
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